F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009 (122) – APPELLO DELLA SOCIETA’ UPD SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2008/2009, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 170 del 24.12.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CDN del 05.03.2009
(122) – APPELLO DELLA SOCIETA’ UPD SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2008/2009, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 170 del 24.12.2008).
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 170 del 24 dicembre 2008, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, comminava al calciatore Quartarone Antonio la squalifica di mesi tre, al presidente della società UPD Scicli Giavatto Pasquale l’inibizione di mesi cinque, alla società UPD Scicli la penalizzazione di punti quattro nella classifica del campionato di competenza della stagione in corso. Il deferimento della Procura Federale aveva tratto le mosse dal fatto che la società UPD Scicli, partecipante al campionato di promozione, aveva utilizzato in quattro gare di tale campionato il calciatore Antonio Quartarone, che risultava tesserato per altra società e che quindi non aveva titolo per parteciparvi. Veniva pertanto contestata al calciatore la violazione degli artt. 1 comma 1, 46 comma 6 CGS in relazione all’art. 7 comma 1 e 16 Statuto Federale; al presidente della società la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 16 Statuto Federale per aver egli sottoscritto quale dirigente accompagnatore della squadra le quattro distinte di calciatori partecipanti alle gare di cui sopra, con ciò dichiarando che i calciatori ivi elencati, compreso il Quartarone, erano regolarmente tesserati; alla società UPD Scicli la violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per responsabilità diretta ed oggettiva. Avverso la decisione ricorre la società UPD Scicli, chiedendo la revoca della decisione medesima limitatamente alla sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, da adottarsi in via principale commutando la penalizzazione in ammenda, in via subordinata riducendo congruamente e sensibilmente la penalizzazione. Deduce la ricorrente che alcuna norma del CGS statuisce l’automatica applicazione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare e che comunque, nel caso in esame, alcuna responsabilità le poteva essere contestata, in quanto aveva regolarmente richiesto il tesseramento del calciatore attraverso la sottoscrizione del modulo di aggiornamento della posizione di tesseramento, ritenendo che il calciatore fosse privo di vincoli. Deduce altresì che questa Commissione in casi analoghi aveva accolto il ricorso, riducendo secondo equità la sanzione della penalizzazione. All’udienza odierna sono comparse la Procura Federale e la Società ricorrente. La Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso con totale conferma della decisione impugnata. La ricorrente, a mezzo di proprio difensore, si è riportata alla memoria, ampiamente illustrata, insistendo nelle conclusioni ivi precisate. Il ricorso è infondato. L’art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS prevede infatti l’applicazione a carico di società, dirigenti e tesserati delle sanzioni dei successivi commi 8 e 9 (tra le quali rientra la penalizzazione di punti in classifica di cui al richiamato art. 18 comma 1 punto g CGS) qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori che non hanno titolo per prendervi parte. L’applicazione di uno o più punti in classifica è rimessa all’equo apprezzamento dell’organo giudicante; nel caso in esame, essa appare congrua e proporzionata al fatto, atteso che l’utilizzazione del calciatore Quartarone Antonio è avvenuta nel corso della stessa stagione sportiva 2008/2009 nella quale la sanzione ha effetto. Ciò diversifica il caso in esame da quello richiamato dalla ricorrente, nel quale la riduzione della penalizzazione secondo equità è stata indotta dalla circostanza che la violazione era stata commessa nella precedente stagione sportiva, ma la cui sanzione ricadeva nell’attuale. P.Q.M. rigetta il ricorso; conferma la decisione impugnata; dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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