F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12.03.2009 (134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A DI: DANIELE FORTUNATO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3887/783pf07-08/AM/ma del 20.1.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12.03.2009
(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A DI: DANIELE FORTUNATO (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3887/783pf07-08/AM/ma del 20.1.2009)
Con nota del 20.1.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione il sig. Fortunato Daniele, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per il Pescara Calcio SpA, per rispondere della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, e il Pescara Calcio SpA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, II comma, CGS, della violazione ascritta al proprio tesserato. Alla riunione del 12.3.09 è comparso per la Procura federale l’Avv. Enrico Liberati, il quale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: squalifica di mesi 6 (sei) per Fortunato Daniele; punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila) per il Pescara Calcio SpA. Nessuno è comparso per i deferiti. Il calciatore Fortunato Daniele ha fatto pervenire una memoria scritta tramite il proprio difensore con la quale questi, preliminarmente eccepite la “assoluta carenza di competenza” e la “assoluta carenza di giurisdizione” degli organi della giustizia sportiva a giudicare, rispettivamente, della sussistenza di un illecito penale e di un fatto-reato realizzato in concorso di persone, tra le quali almeno una non soggetta alla giurisdizione sportiva, ha in via subordinata chiesto il proscioglimento del deferito Fortunato. Ha chiesto, altresì, la difesa del Fortunato, il differimento della odierna riunione a causa di un concomitante impegno. Preliminarmente, la Commissione rigetta l’istanza di differimento perché non comprovata, la concomitanza dell’impegno professionale, da alcuna documentazione. Nel merito, il deferimento è fondato e deve essere accolto. Il legale della Ternana Calcio SpA, con raccomandata del 3.10.2007, informava la FIGC di essere stata convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni dal calciatore Fortunato Daniele, che ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni arrecatigli alla immagine e professionalità in occasione e a causa dell’intercorso rapporto contrattuale. Chiedeva, altresì, il legale della Ternana Calcio SpA, di essere informato in ordine alla esistenza della richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali e, ove esistente, in ordine all’esito della stessa. Con nota in atti del 14.12.2007, trasmessa in copia anche alla Procura federale, la FIGC comunicava alla Ternana Calcio SpA che il calciatore non aveva inoltrato alcuna richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali. L’art. 30, IV comma, Statuto Federale, prescrive che il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, possa autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Tanto comporta, a carico dei soggetti di cui al I comma che intendano adire gli organi giurisdizionali statali, l’onere della preventiva richiesta di tale autorizzazione, sotto comminatoria delle sanzioni stabilite dalle norme federali. Si precisa, a tale proposito, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del calciatore deferito, che oggetto dell’odierno deferimento non è la pretesa giurisdizione degli organi della giustizia sportiva a conoscere della controversia introdotta dal calciatore dinanzi alla giustizia ordinaria, bensì della violazione del vincolo di giustizia imposto dall’art. 30 dello Statuto Federale. Ogni riferimento alla competenza e giurisdizione della organi della giustizia sportiva, pertanto, deve considerarsi irrilevante e inconferente, al pari del generico richiamo a taluni precedenti della Corte di Giustizia Federale relativi a fattispecie diverse. All’epoca dei fatti, dunque, il calciatore risultava tesserato per il Pescara Calcio SpA, società appartenente alla LNPC. Le sanzioni previste a carico dei calciatori della LNPC, per la fattispecie de qua, sono quelle di cui all’art. 15, I comma lett. b e II comma, CGS, consistenti nella squalifica non inferiore a mesi sei e nella contestuale ammenda da € 5.000,00 ad € 50.000,00. Dei fatti ascritti al tesserato risponde, poi, a titolo di responsabilità oggettiva, anche il Pescara Calcio SpA, società di appartenenza del calciatore a far tempo dall’1.9.2008 e, quindi, all’epoca dei fatti, giusta quanto previsto dall’art. 4, II comma, CGS. Sempre in base al citato art. 15, le sanzioni previste per le società della LNPC, nella fattispecie de qua, sono quelle della penalizzazione di almeno tre punti in classifica e dell’ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00. PQM Dispone l’applicazione delle sanzioni di mesi 6 (sei) di squalifica ed € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda a carico di Fortunato Daniele e della penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di €.10.000,00 (diecimila/00) a carico della Soc. Pescara Calcio SpA.
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