F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12.03.2009 (148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MELE (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. USD Arco 1895, attualmente tesserato per la Soc. AC Belluno 1905 Srl), VITTORIO FRATTA (dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. AC Belluno 1905 Srl) E DELLA SOCIETA’ AC BELLUNO 1905 Srl (nota n. 4239/252pf08-09/SP/blp del 2.2.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CDN del 12.03.2009
(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MELE (calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Soc. USD Arco 1895, attualmente tesserato per la Soc. AC Belluno 1905 Srl), VITTORIO FRATTA (dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. AC Belluno 1905 Srl) E DELLA SOCIETA’ AC BELLUNO 1905 Srl (nota n. 4239/252pf08-09/SP/blp del 2.2.2009)
Con atto del 2.2.2009, la Procura federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Mele Marco, all’epoca dei fatti (6.2.2008) tesserato per USD Arco 1895, dal 13.9.2008 trasferitosi all’AC Belluno; il sig. Fratta Vittorio, dirigente accompagnatore ufficiale dell’AC Belluno, e l’AC Belluno, per rispondere: il primo, della violazione dell’art. 1, I comma, CGS, in relazione agli artt. 7 e 17 del vigente Statuto e 39, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza sportiva probità, disputato, nelle fila dell’A.C. Belluno, la gara A.C. Belluno/Città di Jesolo del 6.9.2008, valida per il Campionato nazionale di serie D, girone C, pur non avendone titolo, perché all’epoca legato da regolare vincolo di tesseramento per altra società sportiva; il secondo, della violazione dell’art.1, I comma , CGS, in relazione all’art. 39, III e IV comma, e 61 delle NOIF, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, sottoscritto la distinta della summenzionata gara, in cui dichiarava che i calciatori in essa elencati erano tutti regolarmente tesserati per la società medesima e partecipavano alla gara sotto la sua responsabilità, malgrado il calciatore Mele Marco non ne avesse titolo; la terza, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, II comma, CGS, per i fatti ascritti ai propri tesserati. Tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie scritte. Alla riunione del 12.3.2009 sono comparsi l’Avv. Enrico Liberati per la Procura federale; il dirigente Tormen Antonio, per delega del presidente dell’AC Belluno e il calciatore Mele Marco, assistiti dal Dott. Riccardo Gusso, quest’ultimo anche in rappresentanza del sig. Fratta Vittorio.. Il rappresentante della procura ha chiesto irrogarsi le sanzioni della squalifica di giorni 30 per il calciatore Mele Marco; della inibizione di giorni trenta per il dirigente Fratta Vittorio e della penalizzazione di un punto in classifica nella corrente stagione sportiva per l’AC Belluno. I deferiti si sono riportati alle memorie in atti e concluso per il loro proscioglimento. Il deferimento è fondato e deve essere accolto. Ai sensi dell’art. 106 delle NOIF, i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi di: rinuncia da parte della società; svincolo per accordo; inattività del calciatore; inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società; cambiamento di residenza del calciatore; esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista"; svincolo per decadenza del tesseramento. Interessano, in questa sede, in quanto invocati dai deferiti, lo scioglimento del vincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 delle NOIF) e quello per accordo tra le parti (art. 108 delle NOIF). Secondo l’art. 107 delle NOIF, lo svincolo per rinuncia da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo denominato “lista di svincolo”.L’inclusione in detta lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio federale. Avvenuto l’inserimento nella lista di svincolo, il calciatore ha diritto di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società, mediante la sottoscrizione, unitamente a quest’ultima, del modulo denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”. Le liste di svincolo, poi, devono essere inviate, nel termine previsto dal C.F., alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni che, a loro volta, li pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali affinché, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, gli interessati possano ricorrere alla Commissione Tesseramenti. Le società, infine, hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo con raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal C.F. per l’invio delle “liste di svincolo”. Quanto alla ipotesi di scioglimento del vincolo per accordo, il citato art.108 prevede che, entro venti giorni dalla sua stipulazione, detto accordo sia depositato a pena di nullità presso i competenti Comitati e Divisioni. Solo successivamente a tale formalità avviene lo svincolo da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal C.F. Le parti, infine, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della LND ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. Nella fattispecie sottoposta all’esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle anzidette ipotesi. Non ricorre la fattispecie prevista dall’art. 107 delle NOIF, in quanto non risulta che la Società Alta Vallagarina, successivamente fusasi con l’USD Arco 1895, né l’USD Arco 1895, abbiano sottoscritto il modulo denominato “lista di svincolo”; né risulta che alcuna delle anzidette società abbia adempiuto all’obbligo di comunicare al calciatore, con raccomandata con avviso di ricevimento, la rinuncia al vincolo. Diventa irrilevante, allora, in mancanza di tali adempimenti, peraltro non allegati, la circostanza della sottoscrizione della richiesta di aggiornamento del tesseramento che l’AC Belluno asserisce di avere inviato il 14.8.2008. Né giova, alla Soc. AC Belluno, assumere a scusante del proprio comportamento le assicurazioni fornite dal calciatore stesso in ordine all’avvenuto svincolo, dal momento che sarebbe stato sufficiente consultare i Comunicati Ufficiali e verificare quanto da questi affermato senza ombra di dubbio. Non ricorre, d’altro canto, nemmeno la fattispecie prevista dall’art. 108 delle NOIF cui il calciatore fa riferimento nelle proprie memorie (svincolo per accordo tra le parti ai sensi dell’art. 108 delle NOIF). Per aversi tale ipotesi di svincolo, come detto, l’accordo tra società e calciatore deve essere depositato presso i competenti Comitati e Divisioni della LND, a pena di nullità, entro venti giorni dalla sua stipulazione. Nessuno dei deferiti ha allegato, né comprovato, la esistenza dell’accordo e del suo deposito presso i competenti Comitati e Divisioni della LND. Non giova al calciatore, dunque, non avendolo mai sottoscritto, addurre la “convinzione di avere sottoscritto l’accordo ex art. 108”; così come, in mancanza della comunicazione a mezzo lettera racc.ta a.r. prevista dall’art. 107, VI comma, delle NOIF, nessuna rilevanza ha l’avere confidato sulle assicurazioni della società in ordine alla rinuncia del vincolo. Dalla documentazione in atti emerge, dunque, che alla data del 6.9.2008 il calciatore Mele Marco risultava tesserato per la USD Arco 1895, società in cui si era fusa la Soc. Alta Vallagarina, e che il tesseramento con detta seconda società risaliva al 17.8.2007. Dallo storico del calciatore, emerge, poi, in data 4.7.2008, successivamente alla fusione tra le anzidette società, il passaggio del suo tesseramento in capo all’USD Arco 1895 a far tempo dal 4.7.08. Solo a far tempo dal 13.9.2008, infine e, solo successivamente alla nota della Soc. Città di Jesolo, le società USD Arco 1895 e AC Belluno hanno provveduto alla regolarizzazione della posizione del calciatore di cui trattasi, mediante sottoscrizione della prevista “lista di trasferimento” che, sebbene portante la data del 2.9.2008, risulta inviata con raccomandata del 13.9.2008, vale a dire in epoca successiva allo svolgimento della gara disputata il 6.9.2008 tra le società AC Belluno e Città di Jesolo. Ed è alla data di spedizione della “lista di trasferimento” che occorre fare riferimento ai fini della decorrenza del trasferimento per la società cessionaria, giusta quanto previsto dall’art.39, V comma, delle NOIF, ritenuto che, nelle ipotesi di trasferimento di un calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, “il tesseramento per la cessionaria decorre - nel caso di deposito dell’accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente a mezzo del servizio postale – dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello ………………. della spedizione dell’accordo di trasferimento”. Alla mancanza del tesseramento consegue la responsabilità del dirigente accompagnatore Fratta Vittorio. Questi, in nome e per conto della società, con la sottoscrizione degli elenchi in duplice copia consegnati all’arbitro della gara del 6.9.2008, prima dello svolgimento della stessa, ha attestato sotto la responsabilità propria e della società, il regolare
tesseramento di tutti i calciatori inclusi nell’elenco. Tale comportamento, in mancanza di regolare tesseramento, comporta violazione dell’art. 61 delle NOIF. La consapevolezza, da parte della società, che il calciatore Marco Mele non fosse stato
ancora tesserato, del resto, risulta anche dalle contraddittorie dichiarazioni rese dal dirigente Tormen Antonio, quale delegato del Presidente Marcon Leonardo, nel corso dell’audizione del 17.11.2008 da parte della Procura. Secondo la versione da questi fornita, infatti, il calciatore e la società avrebbero sottoscritto la richiesta di tesseramento il 14.8.2008, mentre il 12.8.2008, quindi con due giorni in anticipo, tale Sacchi Gian Luca, dell’ufficio tesseramento del Comitato Interregionale, avrebbe telefonicamente informato l’AC Belluno che il calciatore risultava già tesserato per la società USD Arco 1895, sì da indurre le due società, in data 2.9.2008 a sottoscrivere la lista di trasferimento, successivamente inoltrata il 13.9.2008. Quand’anche così fosse, ma non lo è, non potendo essere il Sacchi a conoscenza di un fatto non ancora verificatosi, l’AC Belluno, quale società cessionaria, avrebbe dovuto ben sapere che il tesseramento avrebbe avuto decorrenza dal giorno successivo alla spedizione della lista a mezzo posta e, pertanto, dal 14.9.2008. La ricostruzione dei fatti fornita dal detto dirigente, ad ogni buon conto, è smentita dalle risultanze documentali e dalle dichiarazioni del calciatore che, alla data del 6.9.2008, ignorava di essere ancora tesserato con la precedente società (v. dichiarazione Mele resa alla Procura il 17.11.2008) e, pertanto, il 2.9.2008 (vale a dire quattro giorni prima) non avrebbe potuto sottoscrivere la lista di trasferimento, anche in considerazione della circostanza che, sempre a suo dire, “nulla veniva rilevato dal comitato sino al 12.9.08 in seguito al reclamo presentato dalla US Città di Jesolo” (v. memoria difensiva consegnata dal calciatore alla procura in sede di audizione). Tale versione del calciatore, del resto, coincide con la versione dell’USD Arco 1895, come risultante dalla nota di detta società del 3.3.2009 dal primo allegata alla propria memoria, nota in cui la società afferma espressamente di avere appreso solo in data 12.9.2008 che il calciatore risultava ancora tesserato presso di sé e di avere, pertanto, inviato senza indugio, sempre in data 12.9.2009, la lista di trasferimento n.138719. Alla accertata responsabilità dei propri tesserati consegue, ai sensi dell’art. 4, II comma, CGS, la responsabilità oggettiva della Soc. AC Belluno. P.Q.M.Irroga le sanzioni della squalifica sino al 31 marzo 2009 al calciatore Marco Mele; della inibizione sino al 12 aprile 2009 al dirigente Vittorio Fratta; della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Soc. AC Belluno 1905 s.r.l.
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