COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Vignate Calcio AD. Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Vignate Calcio/Calcio Spino del 17/02/2009 C.U. n.32 del CRL datato 26/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Vignate Calcio AD. Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Vignate Calcio/Calcio Spino del 17/02/2009 C.U. n.32 del CRL datato 26/02/2009 La società VIGNATE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Ludovico FURLAN per 6 gare, lamentando che il calciatore sanzionato si sarebbe limitato a protestare contro l’arbitro senza “intenzioni ostili” e che, pertanto, la sanzione inflitta dal GS sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, rileva: nel referto arbitrale è riportato che il FURLAN, nel corso della gara in oggetto, ha toccato il direttore di gara in segno di protesta “spingendolo leggermente”. Tale comportamento, ad avviso di Questa Commissione, non potendo essere qualificato come un atti di violenza, pur essendo censurabile, può essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Ludovico FURLAN a 4 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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