COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Brusaporto Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara Nuova Casazza/Brusaporto del 08/03/2009 C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Brusaporto Camp. 1^ Cat. Gir. E
Gara Nuova Casazza/Brusaporto del 08/03/2009
C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009
La società BRUSAPORTO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore EMILIO MILANI per 6 GARE, lamentando che la sanzione inflitta è sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letto il rapporto del direttore di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge senza ombra di dubbio che il calciatore sanzionato, in seguito ad una decisione arbitrale, si avvicinava al direttore di gara e contestando il suo operato gli metteva le mani al petto spingendolo per ben tre volte.
Il comportamento tenuto dal calciatore MILANI, pur non potendo essere qualificato come atto violento, ma bensì come gesto irriguardoso merita di essere comunque sanzionato nella medesima misura applicata dal GS in quanto la gravità di aver messo le mani addosso all’arbitro merita la più ampia conferma.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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