COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Pontevichese Camp. 1^ Cat. Gir. G Gara Pontevichese/Bassa Bresciana del 04/03/2009 C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Pontevichese Camp. 1^ Cat. Gir. G
Gara Pontevichese/Bassa Bresciana del 04/03/2009
C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009
La società PONTEVICHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DIEGO MORGANTI per 6 gare, il calciatore FABIO ALESSANDRINI per 3 gare e l’allenatore GIOCOMO DE PRA sino al 22/04/2009 lamentando che le sanzioni sono ingiuste ed eccessive in relazione alle gravità dei fatti avvenuti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo merita di essere parzialmente accolto considerata la gravità dei fatti commessi dal MORGANTI. Merita invece di essere confermata la decisione del GS con riferimento alle sanzioni comminate al DE PRA e all’ALESSANDRINI che sono congrue in relazione al comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro (insulti e frasi offensive),
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore DIEGO MORGANTI a 4 GARE e conferma per il resto le decisioni del GS.
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