COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Concagnese Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara Concagnese/Albate del 16/03/2009 C.U. n.33 della Delegazione di COMO datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Concagnese Camp. 2^ Cat. Gir. H Gara Concagnese/Albate del 16/03/2009 C.U. n.33 della Delegazione di COMO datato 19/03/2009 La società CONCAGNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA BERNASCONI per 3 gare lamentando che diversamente da quanto indicato nella delibera impugnata, non avrebbe rivolto frasi offensive verso l’arbitro al termine della gara in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito telefonicamente a chiarimenti, ha confermato quanto riportato nel referto e, cioè, il calciatore sanzionato, al termine della gara, lo ha insultato precisando altresì di non aver alcun dubbio sul fatto che gli insulti provenissero dal BERNASCONI. Ciò nonostante, si ritiene che il comportamento tenuto dallo stesso calciatore, in base ai criteri usualmente adottati da codesta Commissione, possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ANDREA BERNASCONI a 2 GARE si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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