COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Bagnolosangiacomo Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara Bagnolosangiacomo/Rodigo del 15/03/2009 C.U. n.36 della delegazione di MANTOVA datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Bagnolosangiacomo Camp. 2^ Cat. Gir. P Gara Bagnolosangiacomo/Rodigo del 15/03/2009 C.U. n.36 della delegazione di MANTOVA datato 19/03/2009 La società BAGNOLOSANGIACOMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GIUSEPPE SANSEVERINO per 3 GARE e l’allenatore Alessandro GOLA sino al 30/09/2009, lamentando che i comportamenti realmente tenuti da questi ultimi nel corso della gara in oggetto non corrispondono a quelli descritti nella delibera impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dei fatti dedotta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro e, trattandosi di una mera allegazione di parte, non può essere considerata idonea a confutare i fatti descritti nel referto dal quale si evince che: - il signor GOLA, espulso nel corso della gara per aver insultato il direttore di gara, ha reiterato tale comportamento anche al termine della partita proferendo anche frasi minacciose e, soprattutto, giungendo a spingere con veemenza l’arbitro; - il sig. SANSEVERINO, al termine della gara, ha rivolto ripetuti insulti nei confronti dell’arbitro. Ciò posto e tenuto anche conto del ruolo di allenatore del sig. GOLA e di capitan del sig. SANSEVERINO, la CD ritiene che le sanzioni disposte dal GS siano del tutto congrue e meritevoli di ampia conferma. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it