COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Garlasco Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Bressana/Garlasco del 14/03/2009 C.U. n.35 del CRL datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Garlasco Camp. Jun. Reg. Gir. H Gara Bressana/Garlasco del 14/03/2009 C.U. n.35 del CRL datato 19/03/2009 La società GARLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore STEFANO VENTRICE per 4 GARE, lamentando che: nonostante il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato dopo la notifica di espulsione sia stato irriguardoso e scomposto, pertanto, passibile di squalifica, non sarebbe stato commesso da parte dello stesso alcun atto di violenza nei confronti dell’avversario, me bensì una dura azione di gioco, di conseguenza viene richiesta una riduzione della squalifica comminata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, dal referto arbitrale si evince che il VENTRICE, veniva espulso in quanto colpiva con un violento calcio ad un ginocchio un calciatore avversario, lontano dall’azione di gioco. Dopo avergli notificato l’espulsione si toglieva la maglia in gesto di stizza, uscendo dal terreno di gioco spezzava con un calcio la bandierina del calcio d’angolo e, infine, giunto davanti alla porta dello spogliatoio iniziava a prenderla a pugni fino a quanto non interveniva un dirigente che lo faceva smettere. Atteso che il rapporto dell’arbitro costituisce fonte privilegiata di prova, le dichiarazioni svolte dalla reclamante costituiscono allegazioni di parte. Ne discende quindi che il ripetuto comportamento scorretto, censurabile e deprecabile del VENTRICE sia stato di una gravità da giustificare la sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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