COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING ACQUAVIVA avverso sanzioni merito gara Sporting Acquaviva – Mariner, del 18.3.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 148 del 20.3.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 153 del 27/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. SPORTING ACQUAVIVA avverso sanzioni merito gara Sporting Acquaviva – Mariner, del 18.3.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 148 del 20.3.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Lucci Paolo, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sporting Acquaviva, chiedendo l’annullamento ovvero, quantomeno, una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto questi si sarebbe limitato ad entrare nello spogliatoio riservato all’arbitro, su sua autorizzazione, per chiedergli spiegazioni, con educazione e senza offenderlo.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, il Lucci, unitamente al suo Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, entrò, con il suo permesso, nello spogliatoio a lui riservato e lo denigrò alzando anche la voce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, esattamente ricostruiti dall’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata.
La condotta del calciatore Lucci rientra sicuramente tra quelle irriguardose di cui parla espressamente l’art. 19, comma 4, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e, quindi, applicando il minimo edittale, va sanzionata con la squalifica per due gare effettive.
P.Q.M.
la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Acquaviva, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la squalifica del calciatore Lucci Paolo.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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