COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Serralta – Sambmontecassiano Calcio, del 21.3.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 150 del 24.3.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 155 del 01/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO avverso sanzioni merito gara Serralta – Sambmontecassiano Calcio, del 21.3.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 150 del 24.3.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ortenzi Roberto, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a dare una spinta all’avversario che lo aveva colpito con un pugno al volto.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso, al 47° minuto del secondo tempo, il calciatore Ortenzi per avere colpito con un pugno al volto, causandogli una ferita al labbro, l’avversario che gli aveva dato una spinta.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità del calciatore Ortenzi in ordine ai fatti ascrittigli, con le modalità puntualmente descritte dall’Ufficiale di gara nell’espletata istruttoria;
• ritenuta l’aderenza della fattispecie in esame con la previsione normativa della “condotta violenta” di cui all’art. 19, 4 ° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, che prevede la sanzione minima di tre giornate di squalifica correttamente applicate dal primo Giudice.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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