COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. S. NICOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO – S. NICOLO’ DISPUTATA IL 08.03.2009 A PETRIGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOZZI CRISTIANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. S. NICOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO – S. NICOLO’ DISPUTATA IL 08.03.2009 A PETRIGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOZZI CRISTIANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.03.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento del calciatore Tozzi Cristiano, precisando come quest’ultimo al termine della gara lanciava uno sputo all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria nell’ambito di uno alterco tra i due. Ferma restando la deprecabilità del gesto, si ritiene comunque equo ridurre a tre giornate la squalifica inflitta in considerazione del fatto che non risulta accertato che lo sputo abbia colpito l’avversario. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società U.S. San Nicolò, riduce la squalifica inflitta al calciatore Tozzi Cristiano a tre giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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