COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 01 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Johnny CAOVILLA Calciatore Società U.S. Carpanedo della Società U.S. Carpanedo

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 01 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Johnny CAOVILLA Calciatore Società U.S. Carpanedo della Società U.S. Carpanedo La Procura Federale con atto del 17/2/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Johnny CAOVILLA – Calciatore tesserato U.S. Carpanedo per rispondere della violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà e probità, in quanto risulta avere aggredito nel corso della partita Carpanedo – Santangiolese dell’8/3/2008, valida per il Campionato Juniores Provinciale, il giocatore avversario Daniele Maniero, sì da provocargli lesioni all’arcata dentaria superiore (vedi atto di deferimento allegato); la Società U.S. CARPANEDO per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2 del codice di giustizia sportiva, per il comportamento di un suo tesserato in occasione della menzionata gara tra la stessa U.S. Carpanedo e la Santangiolese. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : Il Vice Procuratore Federale visto l'esposto del 15 marzo 2008, diretto alla F.I.G.C. di Venezia, con il quale la dirigenza dell'A.S.D. Santangiolese ha evidenziato che al termine dell'incontro di calcio dell'8 marzo 2008 tra il Carpanedo e la Santangiolese, valida per il campionato Juniores Provinciale, disputato a Carpanedo di Albignasego (PD), il calciatore Johnny Caovilla in forza alla prima società ha colpito con una testata il calciatore Daniele Maniero tesserato della seconda, procurandogli danni all'arcata dentaria. Dell'accaduto non è traccia nel referto arbitrale, in quanto l'arbitro aveva già lasciato lo stadio. letta ed assunta ad ulteriore confronto probatorio la puntuale relazione del Collaboratore della Procura Federale, Dott. Fernando Spina, dalla quale è emerso: che il Maniero, all'uopo interrogato in data 16 giugno 2008, ha dichiarato, in sintesi, che: • durante lo svolgimento della partita tra i calciatori delle due squadre erano avvenuti screzi non importanti, come avviene di solito; • al termine dell'incontro di calcio, uscendo dallo spogliatoio, unitamente ad altri colleghi, all'improvviso era stato avvicinato da un calciatore avversario che aveva partecipato all'incontro, che, senza esitazioni e senza dire nulla, lo ha colpito con una testata in bocca; • la veemenza dell'urto lo ha fatto vacillare e gli ha procurato una copiosa fuoriuscita di sangue dalla bocca; • all'accaduto erano presenti alcuni compagni di squadra, alcuni avversari e dirigenti delle due squadre; • in particolare una persona, verosimilmente, un dirigente del Carpanedo, gli si è avvicinato per sostenerlo e per allontanare la persona che lo aveva colpito e gli altri calciatori avversari; • nello stesso pomeriggio è stato visitato presso il presidio ospedaliero di Piove di Sacco ove gli è stata diagnosticata una "contusione dell'arcata dentaria superiore con instabilità del primo incisivo superiore. Utile valutazione odontoiatrica quanto prima". che, a sua volta, il tesserato Johnny Caovilla, in data 19 giugno 2008, ha dichiarato, in sintesi, che : • al termine dell'incontro di calcio, che si era concluso con la sconfitta del Carpanedo per 2 a 1, fuori degli spogliatoi il calciatore Daniele Maniero ha continuato a prenderlo in giro, cosa che a più riprese aveva fatto nel corso della gara; • provocato ancora una volta, gli si è avvicinato di scatto allo scopo di non permettergli più gli insulti; • nella foga dell'intervento, essendosi il Maniero divincolato, l'ha colpito, del tutto involontariamente, con la testa al volto; • essendo stato il suo comportamento sempre corretto, non ha ricevuto alcuna ammonizione durante lo svolgimento della partita; • la reazione è dovuta esclusivamente alla reiterazione del dileggio anche a fine gara. Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi probatori forniti dal Collaboratore della Procura, risulta che il giocatore Caovilla ha immediatamente ammesso le proprie responsabilità, sia pure dispiacendosi dell'accaduto e che, comunque tra i due calciatoti, protagonisti dell'increscioso episodio, non è emerso il persistere di malanimo o peggio, di rancori reciproci, mentre, per quanto riguarda il comportamento di Maniero, il quale, secondo il Caovilla, lo avrebbe provocato con degli insulti, non sono state evidenziate dichiarazioni di altre persone a sostegno di tale tesi, per cui si ritiene che non sussistano sufficienti elementi per addebitare anche suoi confronti la violazione dei principi di lealtà, corretta e probità, di cui al richiamato art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ritenuto che i fatti, come sopra rappresentati, integrano solo nei confronti del Sig. Johnny Caovilla la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ritenuto che dalla responsabilità del suddetto tesserato debba discendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,comma 2°, del Codice di Giustizia Sportiva, anche quella della società di appartenenza, ossia la U.S. Carpanedo. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna udienza. AI dibattimento del 31/3/2009 sono risultati presenti: il Sig. Johnny CAOVILLA – Calciatore U.S. Carpanedo il Sig.Carlo CURTI in rappresentanza della Società U.S. Carpanedo il Dott. Salvatore SCIUTO - Sostituto Procuratore - in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Su concorde richiesta delle parti, la Commissione Disciplinare Territoriale dispone, in via preliminare, l’acquisizione del rapporto e delle distinte della gara Santangiolese-Cristoforo Colombo del 9/3/2008, del Campionato di 2^ Categoria, nella quale, secondo l’assunto dalla Società Carpanedo nella memoria depositata il 29/3/2009, avrebbe giocato anche il calciatore Maniero Daniele (Santangiolese). La C.D.T., visto quanto disposto dall’art. 34, comma 4° del C.G.S., constatato che l’acquisizione del predetto rapporto di gara e dei suoi allegati, rientra nei propri poteri, trattandosi di documenti ufficiali già nella disponibilità del C.R. Veneto, ha provveduto a consegnare copia di detta documentazione alle parti presenti e interessate al deferimento. Alla luce di tale documentazione acquisita, si ricava che il calciatore Maniero Daniele ha partecipato alla gara di 2^ Categoria, del giorno successivo ai fatti oggetto del deferimento e cioè il 9/3/2009, dal che si evince la non particolare traumaticità degli accadimenti del giorno precedente, per cui la Procura Federale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni, residuando comunque la responsabilità in capo ai soggetti deferiti : - squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Caovilla Johnny (Carpanedo) - ammonizione con diffida a carico della Società. Le parti deferite dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare le predette sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale: La Commissione Disciplinare Territoriale, visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, delibera di comminare : • a carico del Sig. Johnny Caovilla – Calciatore U.S. Carpanedo : la squalifica per una giornata effettiva di gara (con decorrenza dal 31/3/2009, data di sottoscrizione del verbale del dibattimento); • a carico della Società U.S. Carpanedo : la sanzione dell’ammonizione con diffida.
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