COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°134 dell’ 1/04/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22 MARZO 2009 CALCIO MONTEBELLUNA – SOMMA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°134 dell’ 1/04/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22 MARZO 2009 CALCIO MONTEBELLUNA – SOMMA Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°128 del 2539; - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SOMMA, con il quale deducendosi che la società MONTEBELLUNA, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, “avrebbe giocato per 3 minuti con un solo calciatore classe “1989”, e non con due come da regolamento si invoca la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - Ritenuto che, dal referto di gara, si evince che la società Calcio Montebelluna ha inizialmente schierato in campo i sottoelencati calciatori “giovani” 1. CAVARZAN MATTEO (89) 2. FALCIER NICOLA (91) 3. FORMENTIN PARIDE (88) 4. SCAPPIN NICOLA (91) 5. FURLANETTO LUCA (88) - Considerato che la società Calcio Montebelluna ha proceduto nel corso della gara alle seguenti sostituzioni: - al 15° del s.t. usciva il n° 7 SCAPPIN NICOLA (91) ed entrava il n° 17 VETTORETTO MICHELE (88), - al 18° del s.t. usciva il n° 10° FURLANETTO LUCA (88), ed entrava il n° 14 TESSARO MIRKO (89), - al 37’ del s.t. usciva il n° 9 LUPPI LEONARDO (84) ed entrava il n° 18 SCHIAVON FILIPPO ( 87 ) - Considerato che in virtù delle predette sostituzioni, la società Montebelluna è venuta meno, anche se per soli tre minuti, all’obbligo di impegnare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, 4 calciatori giovani, così distinti in relazione alle seguenti fasce di età - UNO nato dall’1/01/1988 in poi, - DUE nati dall’1/01/1989 in poi, - UNO nato dall’1/01/1990 in poi. Stante la mancata utilizzazione dal 15’ del secondo tempo al 18’ del secondo tempo, di un calciatore nato dall’1/01/1989; - Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi del C.U. n°1 del 1/07/2008 del Comitato Interregionale e dell’art.17 del CGS; P.Q.M. Delibera: 1. Di accogliere il reclamo; 2. Di comminare alla società Montebelluna Calcio 1923 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3. Di non addebitare la tassa di reclamo.
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