LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 82 del 29/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano FABI/CARPI F.C. S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 82 del 29/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Massimiliano FABI/CARPI F.C. S.r.l.
Con Racc.A.R. in data 21/10/2008 il sig.Massimiliano FABI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CARPI F.C.1909 S.r.l., un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2007/08 di complessivi €.7.500,00.
Precisando di avere percepito rate per €.1.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.050,00
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la copia dell’accordo economico previsto obbligatoriamente per calciatori appartenenti ai Campionati Nazionali Dilettanti, giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Massimiliano FABI, nei confronti della Società CARPI F.C. 1909 S.r.l. per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.