LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 13/01/09 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano SPARTERA/U.S.D.GAVORRANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 13/01/09 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Tiziano SPARTERA/U.S.D.GAVORRANO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/08/2008 il sig.Tiziano SPARTERA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.GAVORRANO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008. Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00. La Società in data 9/9/2008 proponeva le proprie contro deduzioni in merito, trasmettendo copia di un documento da dove risulta che lo stesso ha percepito la totale somma di €.7.500,00 prevista dall’accordo economico così ripartita: €.3.500,00 in data 21/12/2007 e €.4.000,00 in data 8/2/2008 Lo stesso documento è firmato dal ricorrente. In data 22/9/2008 il giocatore replicava sia alla Scrivente Commissione che alla Società (violando l’articolo 21 bis del Regolamento L.N.D., in quanto la stessa trasmessa per posta prioritaria e non per racc.A.R. come previsto dallo stesso). La nota trasmessa è considerata improponibile. La Commissione Accordi Economici, effettuava due tentativi di convocazione obbligatoria per le parti: il primo relativamente all’udienza del 12/12/2008 (la Società è risultata assente giustificata con documentazione scritta inviata dalla stessa) il calciatore non si è presentato e la seconda per l’udienza del 9/1/ 2009 dove la Società è risultata presente mentre il ricorrente eludeva anche questa.La Società con verbale rilasciato dal Sig.Giampaolo GORELLI Segretario della stessa con regolare delega da parte del Presidente, in sede di udienza confermava tutto quanto trascritto nelle contro deduzioni del 9/9/2008. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il reclamo proposto dal Sig.Tiziano SPARTERA nei confronti della Società U.S.D.GAVORRANO. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it