COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO TERZA CATEGORIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE Gara: A.S.D. REAL NARDO – U.S. SANARICA A.S.D. del 22 marzo 2009 (Reclamo della società A.S.D. REAL NARDO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore FANULI Biagino di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in ata 26.3.2009 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
Gara: A.S.D. REAL NARDO - U.S. SANARICA A.S.D. del 22 marzo 2009 (Reclamo della società A.S.D.
REAL NARDO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore FANULI Biagino di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 40 in ata 26.3.2009
della Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
considerato che ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettere a e b, il comportamento antisportivo e irriguardoso nei
confronti dell’arbitro e violento nei confronti di calciatori avversari del calciatore FANULI Biagino può
essere adeguatamente punito con la squalifica a n. 4 giornate effettive di gara così modificando la
sanzione inflitta dal primo giudice
PQM;
DELIBERA
ridursi a n. 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore FANULI Biagino della società A.S.D. REAL
NARDO;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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