COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. LOTZORAI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 26.03.2009. Gara Lotzorai / Villanova 2003 del 22.03.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S. LOTZORAI ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 26.03.2009.
Gara Lotzorai / Villanova 2003 del 22.03.2009.
La U.S. Lotzorai ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) ammenda di Euro 75,00 inflitta alla società Lotzorai per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara;
2) squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Tegas Luigi Daniel, perché, espulso per aver sferrato un violento calcio ad un avversario a gioco fermo, alla notifica del provvedimento insultava il direttore di gara;
3) squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Caria Fabio perché al termine della gara bloccava l’arbitro impedendogli il rientro negli spogliatoi e, con fare intimidatorio, appoggiava la propria fronte alla fronte del direttore di gara insultandolo e minacciandolo ripetutamente.
La società Lotzorai ha altresì impugnato la squalifica per due giornate inflitta ai giocatori Piroddi Fabio e Loi Mauro.
La reclamante contesta l’entità delle sanzioni inflitte ai giocatori, ritenendola sproporzionata in relazione al loro reale comportamento e ne domanda la revoca, ovvero la riduzione. Contesta inoltre l’ammenda inflitta alla Società, assumendo che il comportamento del pubblico si limitò ad una composta protesta nei confronti dell’arbitro, che non pregiudicò in alcun modo il corretto svolgimento della gara.
La Commissione, in via preliminare, rileva, per quanto attiene la squalifica per due giornate inflitta ai giocatori Piroddi e Loi, l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art.45, n° 3 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva.
Per quanto attiene la squalifica inflitta ai giocatori Tegas Luigi Daniel e Caria Fabio, ritiene, viceversa, di dover accedere alla richiesta di riduzione delle sanzioni, in quanto eccessiva in relazione al reale comportamento loro ascritto. La scomposta reazione attuata dai giocatori, consistita nelle ingiurie ( proferite dal Tegas, aggravate dall’atto di violenza conseguito a danno di un giocatore avversario, che determinò la sua espulsione) e nell’atteggiamento intimidatorio culminato nelle minacce (ascritti al giocatore Caria) pur censurabile, deve determinare una minima riduzione delle sanzioni, trattandosi di atti isolati e di non particolare rilevanza e gravità.
Quanto all’ammenda inflitta alla società, anch’essa deve essere adeguatamente ridotta, tenuto conto che le ingiurie e le proteste di cui si rese responsabile la tifoseria locale non furono accompagnate da manifestazioni di violenza o di particolare rilievo.
Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 45, punto 3° lett.a) del C.G.S. per quanto riguarda le squalifiche inflitte ai giocatori Piroddi e Loi;
2) di ridurre le squalifiche inflitte ai giocatori Tegas Luigi Daniel e Caria Fabio a tre giornate per ciascuno;
3) di ridurre l’ammenda inflitta alla società Lotzorai ad Euro 30,00 (Euro trenta).
Dispone il non addebito della tassa.
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