COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. STELLA SMERALDA ( Campionato di 3^ Cat. – Delegazione provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 26.03.2009. Gara Biasì / Stella Smeralda Calcio del 22.03.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. STELLA SMERALDA ( Campionato di 3^ Cat. – Delegazione provinciale di Olbia/Tempio)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 26.03.2009.
Gara Biasì / Stella Smeralda Calcio del 22.03.2009.
La Società Stella Smeralda ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo:
1) squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Seghezzi Gian Mario perché, espulso per doppia ammonizione, ritardava l’uscita dal campo di gara tenendo condotta ingiuriosa e irriguardosa, reiterando detto riprovevole comportamento a fine gara al rientro negli spogliatoi;
2) squalifica a tutto il 10.05.2009, all’allenatore Columbano Gian Luca perché, non ammesso dall’arbitro a prendere posto in panchina in quanto sprovvisto del tesserino personale, si posizionava dietro la rete di recinzione e per tutta la durata della gara contestava ogni decisione arbitrale sfavorevole alla sua squadra con frasi e parole volgari ed offensive;
3) l’inibizione a svolgere ogni attività federale a tutto il 15.06.2009,al dirigente Carletti Gavino perché, allontanato dal terreno di gioco per proteste seguite da frasi ingiuriose, per tutta la gara inveiva contro il direttore della stessa con pesanti offese e minacce, reiterando tale comportamento fino a quando l’arbitro si dirigeva verso la sua auto per abbandonare l’impianto sportivo;
4) ammonizione al dirigente Abozzi Tino per comportamento poco corretto;
5) l’inibizione a svolgere ogni attività federale a tutto il 10.04.2009, al dirigente Chessa Silvano perché, a fine gara, insultava l’arbitro.
La reclamante chiede la riduzione della squalifica del giocatore Seghezzi Gian Mario da cinque a una sola giornata per doppia ammonizione perché sostiene che lo stesso non si è reso interprete del comportamento attribuitogli nella decisione del Giudice Sportivo.
La Società chiede inoltre l’annullamento totale di tutti gli altri provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dell’allenatore e dei dirigenti della squadra perché sostiene che gli stessi, in realtà, non hanno assunto nei confronti del direttore di gara comportamenti sanzionabili.
La Commissione, letti gli atti ed esaminati il referto arbitrale ed i motivi del ricorso, ritiene che lo stesso non sia meritevole di accoglimento, neppure in misura parziale.
La descrizione dei fatti resa dal direttore di gara nel suo referto è dettagliata, coerente e priva di contraddizioni. Pertanto la stessa costituisce fonte privilegiata circa l’accadimento dei fatti contestati, contro i quali la società reclamante si è limitata ad una mera negazione degli stessi.
Il reclamo va peraltro considerato inammissibile in ordine alle richieste relative ai dirigenti Abozzi Tino e Chessa Silvano, perché le sanzioni loro inflitte non possono essere oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo con riferimento alle richieste di riforma della sanzione inflitta ai dirigenti Abozzi Tino e Chessa Silvano, e rigetta nel resto.
Dispone l’addebito della tassa.
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