COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.S.D. GREGORENSE TRINITAS Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 25/3/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Hajrioni Abdessamad – Campionato Giovanissimi Provinciale S.G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO A.S.D. GREGORENSE TRINITAS Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 25/3/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Hajrioni Abdessamad – Campionato Giovanissimi Provinciale S.G.S. La Società A.S.D. Gregorense Trinitas ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 45 del 25/3/2009 con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Hajrioni Abdessamad “per gioco violento e per aver colpito, volontariamente, con un calcio il volto del portiere avversario”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Gregorense Trinitas; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuta la congruità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado e la relativa motivazione considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.); P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’A.S. D. Gregorense Trinitas; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Hajrioni Abdessamad; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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