COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.S.D. SANSTINOCORBOLONE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 25/3/2009 – Squalifica assistente arbitrale Pedron Silvano sino al 15/5/2009 – Campionato Esordienti S.G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. RICORSO A.S.D. SANSTINOCORBOLONE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato
Ufficiale n. 37 del 25/3/2009 – Squalifica assistente arbitrale Pedron Silvano sino al 15/5/2009 –
Campionato Esordienti S.G.S.
La Società A.S.D. Sanstinocorbolone ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della
Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 37 del 25/3/2009 con la quale é stata assunta la
squalifica sino al 15/5/2009 a carico dell’assistente arbitrale Pedron Silvano “per aver lanciato la bandierina verso un
calciatore della propria squadra senza colpirlo, e per aver, successivamente, afferrato lo stesso per un braccio,
strattonandolo, a fine gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Sanstinocorbolone;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
ritenuto che il provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio la
vicenda in esame, per cui lo stesso appare congruo
considerato il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata circa
il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso proposto dall’A.S. D. Sanstinocorbolone;
• di confermare la squalifica sino al 15/5/2009 a carico dell’assistente arbitrale Pedron Silvano;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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