COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.S.D. SANSTINOCORBOLONE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 25/3/2009 – Squalifica assistente arbitrale Pedron Silvano sino al 15/5/2009 – Campionato Esordienti S.G.S.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 08 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.S.D. SANSTINOCORBOLONE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 25/3/2009 – Squalifica assistente arbitrale Pedron Silvano sino al 15/5/2009 – Campionato Esordienti S.G.S. La Società A.S.D. Sanstinocorbolone ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 37 del 25/3/2009 con la quale é stata assunta la squalifica sino al 15/5/2009 a carico dell’assistente arbitrale Pedron Silvano “per aver lanciato la bandierina verso un calciatore della propria squadra senza colpirlo, e per aver, successivamente, afferrato lo stesso per un braccio, strattonandolo, a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Sanstinocorbolone; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuto che il provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado riflette sul piano fattuale e sanzionatorio la vicenda in esame, per cui lo stesso appare congruo considerato il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’A.S. D. Sanstinocorbolone; • di confermare la squalifica sino al 15/5/2009 a carico dell’assistente arbitrale Pedron Silvano; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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