COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. ACSD VILLAGRAZIA (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. NUNZIO PICONE e n° 23 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 228/A/11

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°318 del 09/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc. ACSD VILLAGRAZIA (PA), suo Presidente pro-tempore Sig. NUNZIO PICONE e n° 23 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995. Campionato di 1^ Categoria 2007/2008 Procedimento n° 228/A/11 Con nota del 12.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che la odierna deferita non ha ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avesse affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori. In particolare, è stata deferita innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 23 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati, per quanto loro ascritto. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36. Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., avendo essi accettato di tesserarsi o di partecipare a gare sebbene sprovvisti di detta certificazione obbligatoria, mentre alla società può essere irrogata una ammenda quantificata in € 35,00, tenuto conto del Campionato di appartenenza. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 07.04.2009 i deferiti non hanno ritenuto di partecipare;in assenza di memoria difensiva, P.T.M. DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 805,00; Di inibire il suo Presidente pro-tempore, Sig. Nunzio Picone, a tutto il 30.07.2009, da qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C.; Di infliggere ai calciatori Giampiero Abate, Paolo Amato, Salvatore Amato, vito Anzelmo, Daniele Bozzotta, Emanuele Cavallaro, Giuseppe Ceraulo, Antonio Conigliaro, Gianmaria Evola, Vincenzo Evola, Giuseppe Grippi, Giovanni La Fiura, Massimiliano La Torre, Claudio lo Piccolo, Giuseppe Lo Piccolo, Giovanni Maggiolino, Giuseppe Mannino, Salvatore Mannino, Pietro Messina, Salvatore Randazzo, Giovanni Sparacio, Francesco Taormina, Vincenzo Virga, l’ammonizione con diffida a disputare gare se sprovvisti del relativo certificato medico. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..
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