F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009. 6) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA F.C. TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell’11.02.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 15 febbraio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 03 marzo 2009.
6) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA F.C. TORINO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO SEGUITO GARA TORINO/PALERMO DEL 10.2.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell’11.02.2008)
Con rituale reclamo 13.2.2008 con procedimento d’urgenza, il F.C. Torino proponeva gravame avverso le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 10.00,00, oltre recidiva reiterata specifica, inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti al tecnico signor Novellino Walter Alfredo a seguito della gara del Campionato di Serie A Torino/Palermo del 10.2.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 185 dell’11.2.2008. Con i motivi scritti la reclamante eccepiva che il provvedimento disciplinare era da considerarsi erroneo nei presupposti di fatto. Rilevava, a tal uopo, che il signor Novellino, in relazione all’episodio refertato dal quarto Ufficiale, è vero che, senza rendersi conto, era uscito dall’area tecnica per alcuni metri, ma ciò aveva fatto per rivolgere al suo calciatore Stellone espressioni esortative al rispetto degli schemi di gioco; lo Stellone, infatti, aveva appena concluso malamente una azione di attacco anziché servire il compagno Di Michele che, in quella fase, era libero ed in posizione migliore per concludere a rete. Le frasi annotate dal quarto Ufficiale erano state, quindi, da lui rivolte allo Stellone e non agli Ufficiali di gara. I fatti, pertanto, erano stati travisati così come l’espressione ingiuriosa, pronunciata al momento del suo allontanamento disposto dall’arbitro, diretta, però, al dirigente accompagnatore che tentava di richiamalo al rispetto dei limiti dell’area tecnica. Concludeva, pertanto, per l’accoglimento del reclamo con revoca del provvedimento impugnato ed in via gradata, rilevando la necessità di proporzionalità tra condotta antidisciplinare e sanzione prevista, invocava la riduzione della stessa. Alla seduta del 15.2.2008 compariva personalmente davanti a questa Corte di Giustizia Federale il signor Novellino, assistito dal suo difensore il quale illustrava ampiamente i motivi scritti ai quali si riportava per deduzioni e conclusioni. Il signor Novellino, pur riconoscendo il suo carattere reattivo, ribadiva che la frase ingiuriosa era stata diretta, a mò di protesta, allo Stellone e non di sicuro agli Ufficiali di gara anche perché l’azione di gioco era stata fluida e non interrotta da alcuna decisione tecnica degli Ufficiali di gara. Ciò premesso, osserva la Corte di Giustizia Federale che il supplemento di referto del quarto Ufficiale, redatto su richiesta del Giudice Sportivo, non impedisce di accreditare la tesi sostenuta dal signor Novellino, peraltro evidentemente compatibile con il referto originario, atteso che la sua condotta, non essendo stata conseguente ad un intervento tecnico o disciplinare degli Ufficiali di gara, non aveva avuto alcun motivo di essere agli stessi riferibile. Ciò nondimeno osserva la Corte di Giustizia Federale che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, l’altra frase ingiuriosa, refertata dal quarto Ufficiale e pronunciata dal signor Novellino, era evidentemente diretta all’arbitro allorché aveva decretato il suo allontanamento dal recinto di gioco, convinto come era di essersi rivolto, nei momenti precedenti, ai suoi calciatori e, nello specifico, all’attaccante Stellone. Pertanto, la platealità della condotta antidisciplinare realizzata, con particolare riguardo, non da ultimo, alla reazione scomposta al provvedimento sanzionatorio inflitto, nonché la recidiva reiterata specifica, correttamente addebitata al signor Novellino, meritano di essere sanzionate come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal F.C. Torino di Torino riduce la sanzione inflitta alla squalifica per una giornata di gara confermando l’ammenda di € 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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