F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009. 4) RICORSO DELL’ U.S.D. LESIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ANGHINETTI FABIO FINO AL 15.2.2011 SEGUITO GARA LESIGNANO/BEDONIA DEL 17.2.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 12.3.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009.
4) RICORSO DELL’ U.S.D. LESIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ANGHINETTI FABIO FINO AL 15.2.2011 SEGUITO GARA LESIGNANO/BEDONIA DEL 17.2.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 12.3.2008)
Con ricorso del 19.5.2008 la U.S.D. Lesignano ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna indicato in epigrafe, con la quale era stata disposta la sanzione della inibizione al dirigente accompagnatore ufficiale Fabio Anghinetti perché al termine della gara, affrontava il Direttore di gara, dapprima rivolgendogli una frase offensiva e poi afferrandolo al collo con entrambe le mani fino a fargli mancare il fiato per alcuni secondi, nonché per averlo spintonato nonostante l’intervento di alcuni dirigenti locali che cercavano di allontanarlo. Circostanze, peraltro, confermate dalla stesso arbitro sentito a chiarimenti dalla Commissione Disciplinare. Con il ricorso si chiedeva una riduzione della sanzione in relazione alla asserita minor gravità dei fatti commessi dal dirigente rispetto a quelli accertati. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, ai sensi dell’art. 31 C.G. S., la Corte di Giustizia Federale è competente a decidere in secondo grado sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali e dalla Commissione Disciplinare Nazionale, mentre rispetto alle decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali ha una competenza limitata ai soli ricorsi presentati dal Presidente Federale. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Lesignano di Lesignano Bagni (Parma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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