F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009. 2) RICORSO DELL’ A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE: DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2009 INFLITTA AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA DOMOCONFORT LECCE/CHC DINAMO RAVENNA DEL 30.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 18 aprile 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 03 marzo 2009.
2) RICORSO DELL’ A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE: DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2009 INFLITTA AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA DOMOCONFORT LECCE/CHC DINAMO RAVENNA DEL 30.3.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008)
L’A.S.D. Domoconfort Lecce, militante nel Campionato di Serie A2 del Calcio Femminile, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui in epigrafe, che irrogava al suo Presidente, ritenuto colpevole di aver reiteratamente insultato e minacciato l’arbitro della gara Domoconfort Lecce/Dinamo Ravenna del 30.3.2008, nonché di aver tentato di forzare la porta dello spogliatoio arbitrale, la sanzione dell’inibizione fino al 2.4.2009 ed alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00. Nei motivi rassegnati, ampi ed elaborati, lamenta che le disposizioni procedurali federali siano di ostacolo ad un completo e corretto esercizio del diritto di difesa e chiede che gli atti siano rimessi alla Procura Federale per un approfondimento delle indagini, in quanto, a suo avviso, la versione dei fatti riportata in referto, non sarebbe del tutto corrispondente al vero, essendo stato omesso di segnalare come la condotta antiregolamentare, peraltro censurabile, del De Lorenzis fosse stata determinata da atteggiamenti ed espressioni provocatorie da parte del direttore di gara. Il reclamo è privo di fondamento e va pertanto respinto. La descrizione di quanto accaduto in occasione dell’incontro Domoconfort Lecce/Dinamo Ravenna, dettagliatamente fatta nel rapporto di gara, non appare viziata né da evidenti lacune, né da palesi incongruenze, né da manifeste contraddizioni o illogicità, sicchè il documento conserva intatto quel valore probatorio privilegiato riconosciutogli dalle norme. Regola questa – è bene ricordarlo – non imposta autoritariamente dall’ordinamento, ma liberamente accettata dai soggetti federali all’atto dell’affiliazione. Non ha alcun senso, quindi, contestare a fini difensivi il principio e chiedere ulteriori mezzi di prova per confutare ciò che è inoppugnabilmente provato agli atti. Le violazioni disciplinari commesse dal De Lorenzis, peraltro più volte recidivo, vuoi per le qualità del soggetto, vuoi per il loro ripetersi, vuoi infine per la connotazione di violenza estrinsecatasi nel tentativo di forzare la porta dello spogliatoio, sono state, all’evidenza, perseguite in maniera adeguata dal primo giudice e non consentono riduzioni. Per mero spirito di completezza è da chiarire che la parte dell’appello riguardante la sanzione pecuniaria del tutto tardiva perché non indicata nelle ragioni del preannuncio, mancherebbe addirittura di titolo per un riesame da parte di questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Domoconfrot Lecce di Cavallino (Lecce) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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