F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 04 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009. 4) RICORSO DELL’ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MORICI LUCA, NATO IL 15.6.1989, IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 12.10.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 04 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009.
4) RICORSO DELL’ A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MORICI LUCA, NATO IL 15.6.1989, IN PROPRIO FAVORE
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 12.10.2007)
Con ricorso del 12.11.2007, la A.S.D. Anzolavino Calcio impugnava la decisione, resa dalla Commissione Tesseramenti l’11.10.2007 e pubblicata nel Com. Uff. n. 11/D del 12.10.2007, con la quale si dichiarava nullità del tesseramento del calciatore Morici Luca. La Delibera della Commissione decideva sul reclamo, promosso dallo stesso calciatore, il quale dichiarava che l’atto di tesseramento per la Stagione Sportiva 2006/2007 recava sottoscrizione apocrifa; la firma della madre, necessaria essendo il calciatore ancora minorenne, era stata falsificata dal padre. Il padre, in altri termini, aveva firmato l’atto di tesseramento tra il Morici e la società Anzolavino, apponendo in calce all’atto la sottoscrizione della madre. Avverso alla delibera spiegava ricorso la società Anzolavino. Il ricorso della società si affida a duplice argomento: l’uno, di fatto, volto a contestare che la madre del Morici fosse all’oscuro del tesseramento del figlio; l’altro, di diritto, con il quale si prova a dimostrare che la sottoscrizione paterna sarebbe comunque idonea a conferire validità all’atto di tesseramento. Entrambi i motivi non meritano accoglimento. Recita l’art. 39, comma 2, N.O.I.F., che la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta dal calciatore, “e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale”. Osserva, in primo luogo, questa Corte che la eventuale consapevolezza, da parte della madre, del tesseramento del Morici non vale a sanare il vizio di forma: se la sottoscrizione fu falsificata, allora non può che derivarne la invalidità dell’atto. Il giudizio di conformità della sottoscrizione rispetto all’originale è accertamento di fatto: atto di intelligenza e non di volontà, che si compie attraverso il confronto tra firma apposta sul tesseramento e originale della sottoscrizione. Tale accertamento non è influenzato, né potrebbe, da valutazioni ulteriori. Non si esce dalla stringente alternativa: la firma, se non è originale, è apocrifa. Con il secondo argomento, la società ricorrente si richiama alla disciplina della patria potestà. L’attenzione si ferma, in particolare, su due norme: l’art. 320, cod. civ., che autorizza ciascun genitore, singolarmente e senza necessità di consenso dell’altro, a porre in essere per conto del figlio atti di ordinaria amministrazione; l’art. 317, comma 1, cod. civ., che, per l’ipotesi di impossibilità di un genitore, consente all’altro di esercitare la potestà in maniera esclusiva. Quest’ultima norma, afferma la ricorrente, verrebbe qui in rilievo, avendo la madre dichiarato di non aver potuto sottoscrivere “poiché assente”. Orbene, la difesa della A.S.D. Anzolavino sembra sovrapporre e confondere profili diversi: altro è il problema della sottoscrizione apocrifa, la quale fu apposta abusivamente in luogo dell’originale; altro, il fatto che il falso fu opera del padre. La circostanza che a falsificare la firma della madre di Morici fu il padre del calciatore non significa affatto che egli abbia così esercitato la patria potestà. Il padre, infatti, non ha firmato in proprio, ma usando il nome della madre, e così commettendo il falso. Codesto falso ben avrebbe potuto compiersi da parte di qualsiasi terzo, senza che per ciò si sarebbe giunti ad altro e diverso risultato. La qualità di padre, in altri termini, non vale mutare la qualificazione giuridica del fatto: la sottoscrizione apocrifa, da chiunque provenga, è sempre un falso, che determina la nullità dell’atto, cui è apposta. Nel caso in esame, dell’atto di tesseramento del Morici per la Stagione Sportiva 2006/2007. Diverse conclusioni, in linea con le norme citate dalla difesa della ricorrente, potevano rassegnarsi a condizione che il padre del Morici avesse sottoscritto in proprio; a condizione, cioè, che egli, assumendo la paternità dell’atto, avesse esercitato la patria potestà. La falsificazione della firma materna costituisce, invece, comportamento illegittimo, dal quale discende invalidità del tesseramento. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Anzolavino Calcio di Anzola Emilia (Bologna) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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