F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 04 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE RRUDHO XHULIAN DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.C.D. CARENI PIEVE (OGGI A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA) AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.6/D dell’11.09.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 04 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009.
1) RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” RELATIVO AL CALCIATORE RRUDHO XHULIAN DOVUTO ALLA SOCIETÀ A.C.D. CARENI PIEVE (OGGI A.D.C. ECLISSE CARENIPIEVIGINA) AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n.6/D dell’11.09.2007)
La Commissione Vertenze Economiche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 6/D dell’ 11.9.2007 ha disposto che la società A.C. Chievo Verona S.r.l. corrispondesse alla società A.D.C. Eclisse Carenipievigina il complessivo importo di € 72.000,00 a titolo di “premio alla carriera” relativo al calciatore Rrudho Xhulian. Avverso tale provvedimento la società A.C. Chievo Verona S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell’ 1.10.2007. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.12.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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