F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CDN del 26.03.2009 (184) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ADC CALCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 45 del 19.2.2009).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CDN del 26.03.2009
(184) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ADC CALCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 45 del 19.2.2009).
Con reclamo del 25.2.2009, l’ADC Calci ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto alla stessa la penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 500,00, riconoscendola oggettivamente responsabile della violazione del vincolo di giustizia, posto in essere da un suo tesserato, Sig. Fabrizio Saviozzi, con la presentazione di una denuncia penale nel confronti del Sig. Matteo Trapani. Quest’ultimo, che aveva diretto la gara tra la stessa ADC Calci e la Tirrenia, nel referto aveva riportato di essere stato oggetto di comportamenti ed espressioni ingiuriosi ed irriguardosi rivoltigli dal Saviozzi, conseguentemente sanzionato con decisione ormai definitiva. Con il reclamo, articolato in più punti, la reclamante ha eccepito: 1) l’improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini entro i quali avrebbero dovuto concludersi le indagini; 2) (l’insussistenza della violazione per) la perseguibilità di ufficio del reato di calunnia; 3) l’insussistenza di rapporti tra il Sig. Saviozzi e la Società; 4) la buona fede dell’autore della violazione e della Società, di riflesso, e, comunque la scusabilità dell’errore; 5) l’eccessività della sanzione irrogata. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto nel senso qui di seguito chiarito. Priva di pregio è l’eccezione di improcedibilità. Posta la pacifica natura dei fatti da cui ha tratto origine il deferimento, anche alla luce del contenuto del reclamo, l’attività di indagine ha consentito di acquisire, tempestivamente, elementi sufficienti utili per le contestazioni mosse con il deferimento. Tra l’altro, è bene rilevare che la reclamante lamenta l’acquisizione di un semplice documento, che questa Commissione ritiene irrilevante, oltre il termine della stagione sportiva entro la quale avrebbe dovuto concludere l’indagine in assenza di proroga. Detto termine, codificato all’art. 32, co. 11, CGS, ha ad oggetto la conclusione delle indagini e non la promozione del deferimento di talché l’unica conseguenza della violazione di tale termine è l’inutilizzabilità dell’atto posto in essere successivamente allo stesso, ben potendo, invece, l’atto di deferimento essere formato in epoca successiva. Argomentando l’eccezione, la reclamante amplia il contenuto del titolo e deduce l’improcedibilità del deferimento anche per carenza dell’attività di indagine, consistita nella omessa acquisizione della querela e nella omessa audizione del presunto querelante. Questa Commissione ritiene tali elementi non correlati alla procedibilità del deferimento sia perché il procedimento disciplinare in ambito sportivo non è soggetto a rigide formalità, peraltro non codificate, determinanti particolari condizioni di procedibilità sia perché il fascicolo si presenta sufficientemente istruito. Agli atti sono infatti presenti il referto arbitrale riportante i fatti che hanno originato la controversia sfociata in sede penale, l’elezione di domicilio del Sig. Trapani per la querela sporta dal Saviozzi, la dichiarazione del Sig. Trapani avente ad oggetto il contenuto della querela presentata dal Saviozzi per le frasi attribuitegli dal Direttore di gara nel referto ed infine la attestazione con la quale la FIGC ha negato l’esistenza di una richiesta di autorizzazione. Priva di pregio è il secondo motivo. La reclamante ritiene insussistente la violazione ascritta in quanto il reato per cui il Saviozzi avrebbe presentato querela, ovvero l’attribuzione a sé, in un referto arbitrale, di determinate frasi aventi carattere ingiurioso integrerebbe il reato di calunnia, perseguibile d’ufficio. Tale interpretazione non appare corretta in quanto, se fondato il contenuto della querela, si verterebbe, al limite, in tema di diffamazione, in quanto i fatti descritti nel referto (l’attribuzione al Saviozzi di frasi ingiuriose) integrano reati perseguibili a querela e non la calunnia che si concreta nel fatto di chi con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui tracce di reato. Posto che il referto arbitrale non è neanche lontanamente assimilabile ad una denunzia, querela, richiesta o istanza, è bene rilevare che i destinatari dello stesso, non ultimo il Giudice Sportivo, sono soggetti estranei all’Autorità giudiziaria e non hanno l’obbligo di riferire di reati bagatellari. Relativamente al terzo motivo, questa Commissione ritiene che le dimissioni del Saviozzi – che non è un semplice allenatore ma consigliere della Società – assumono rilevabilità esterna, e quindi sono opponibili ai terzi, solo quando possono essere inquadrate in un dato temporale certo. Posto che gli atti “interni” della Società tali rimangono, è opportuno rilevare che le dimissioni e la relativa accettazione hanno acquisito carattere di ufficialità solo successivamente alla presentazione della querela, in epoca, quindi, nella quale il Saviozzi risultava, e quindi è stato correttamente considerato, tesserato per la ADC Calci. Parimenti infondato è il quarto motivo. La violazione contestata ha natura formale pertanto la buona fede non scrimina e, essendo la norma insuscettibili di interpretazione attesane la estrema chiarezza e semplicità, non può indurre in errore. Tra l’altro, risulta improprio e frammentario il richiamo giurisprudenziale, atteso che la fattispecie poi pervenuta all’esame della Corte di Giustizia era molto più ampia e circostanziata di quella di che trattasi. Relativamente, infine, all’ultimo, è opportuno rilevare che, nel caso di specie, la natura esclusivamente personale della violazione, attesa la riferibilità, soprattutto dal punto di vista degli interessi sottesi, della querela al solo Saviozzi, sebbene porti ad escludere che la Società abbia direttamente compiuto gli atti tendenti alla elusione dell’obbligo di che trattasi, comunque non la esime dalla responsabilità oggettiva del fatto ascritto al proprio dirigente. Tenuto conto, poi, che la Società, omettendo di dare rituale comunicazione della variazione dei quadri dirigenziali non può ritenersi completamente svincolata dal comportamento illecito del dirigente, formalmente partecipe del sodalizio al momento dei fatti. Pertanto, se da un lato il ricorso può trovare accoglimento relativamente alla sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica dall’altro questa Commissione ritiene necessario rideterminare la sanzione dell’ammenda in misura superiore a quella irrogata. P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo, annulla la sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica e ridetermina in € 1.500,00 (millecinquecento/00) l’ammenda ai danni della Società. Nulla per la tassa non versata.
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