F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CDN del 26.03.2009 (156) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE (ammenda € 300,00) INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC LATINA Srl A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CDN del 26.03.2009
(156) – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE (ammenda € 300,00) INFLITTA ALLA SOCIETA’ FC LATINA Srl A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 69 del 29.1.2009).
La Procura Federale, con atto dell’8 settembre 2008, deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Lazio il calciatore Nicol Bruno per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF e 10 commi 2 e 6 CGS per aver sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società FC Latina mentre era ancora tesserato per altra società, nonché per aver disputato in posizione irregolare la gara FC Latina – Latina Scalo del 29 settembre 2007 senza averne titolo; il sig. Luigi Roger Nicola Peronace, amministratore unico della società FC Latina per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF, 10 commi 2 e 6 CGS per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Nicol Bruno senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento in oggetto, nonché per aver consentito che il calciatore medesimo disputasse in posizione irregolare la gara FC Latina – Latina Scalo del 29 settembre 2007 senza averne titolo; il sig. Antonio Casale, dirigente della FC Latina per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS per aver sottoscritto la distinta della gara FC Latina – Latina Scalo del 29 settembre 2007 nella quale dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado che il calciatore Nicol Bruno non ne aveva titolo; la società FC Latina per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi degli artt. 4 commi 1 e 2 CGS per le condotte ascritte al suo amministratore unico ed ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che avevano comunque svolto attività nel suo interesse. La società deferita depositava deduzioni a difesa e chiedeva il rigetto del deferimento. Motivava che, contrariamente all’assunto della Procura Federale, il diniego del tesseramento da parte del Comitato Regionale di appartenenza era datato 17 ottobre 2007 e le era pervenuto dopo la gara del 29 settembre 2007 e che tale circostanza, unitamente a quella afferente la richiesta di tesseramento del calciatore Nicol Bruno che era stata formulata sul presupposto che l’interessato fosse libero da vincolo, escludeva la sussistenza del dolo o della mala fede. Aggiungeva che in siffatta situazione l’art. 10 commi 1, 2 e 6 CGS erano del tutto inapplicabili al caso in esame. La Procura Federale, all’udienza di discussione del deferimento, assenti i deferiti, concludeva affinchè fossero comminate per il calciatore Nicol Bruno la squalifica di mesi due, per il presidente Peronace l’inibizione di mesi sei, per il dirigente Casale l’inibizione di mesi due, per la società Latina la penalizzazione di un punto in classifica. La CDT, con decisione pubblicata il 29 gennaio 2009, affermata la responsabilità di tutti i soggetti deferiti così come l’aveva configurata la Procura Federale, irrogava al calciatore Nicol Bruno la squalifica per 1 gara, al presidente Peronace ed al dirigente Casale l’inibizione di gg. 15 ciascuno, alla società FC Latina l’ammenda di € 300,00. Il primo giudice, nel rigettare l’istanza della Procura Federale afferente la penalizzazione del punto in classifica a carico della FC Latina, aveva motivato che non sussisteva automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara a cui aveva partecipato tale calciatore e che in tutte queste fattispecie andava analizzato l’elemento soggettivo, dovendosi adottare decisioni sanzionatorie diverse nei casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti rispetto ai casi nei quali era altrettanto evidente la loro malafede. E poiché nel deferimento in oggetto ben poteva evincersi l’assoluta buona fede della società deferita (che nella richiesta di tesseramento del calciatore aveva utilizzato correttamente i dati anagrafici dello stesso e che aveva immediatamente cessato l’utilizzo del calciatore non appena ricevuta la formale comunicazione di rigetto del tesseramento), andava applicata la sola sanzione pecuniaria. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, la quale, lamentando la violazione dell’art. 10 comma 8 seconda parte CGS in relazione all’art. 18 comma 1 lettere g, h, i stesso codice, chiede la riforma della decisione medesima limitatamente alla mancata penalizzazione di un punto in classifica a carico della società FC Latina, che deve di contro essere irrogata in quanto prevista dalla lettera g dell’art. 18 comma 1 CGS qualora venga accertata la responsabilità diretta della società. La società FC Latina ha contro dedotto con memoria scritta pervenuta a questa Commissione in data 20 marzo 2009, oltre il termine di cui all’art. 38 comma 3 CGS, con conseguente inammissibilità di tali difese. All’udienza odierna nessuno è comparso per la Società deferita. La Procura Federale si è riportata al ricorso insistendo per l’accoglimento. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 10 comma 6 ultimo inciso CGS, qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori sotto falso nome o che comunque non hanno titolo per parteciparvi, a società, dirigenti e tesserati si applicano le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Ai sensi del comma 8, se come nel caso di specie viene accertata la responsabilità diretta della società, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni delle lettere g (penalizzazione di uno o più punti in classifica), h (retrocessione all’ultimo posto in classifica), i (esclusione dal campionato) dell’art. 18 comma 1 CGS, senza che la norma faccia alcun riferimento a sanzioni di diversa sostanza previste dallo stesso art. 18 comma 1, tra cui l’ammenda (lettera b). La motivazione della decisione impugnata appare dunque errata nella parte in cui, mossa dalla esigenza di graduare la pena in base all’elemento soggettivo della violazione, finisce per comminare alla società una sanzione non prevista dalla norma. La sanzione va difatti graduata, ma nell’ambito delle pene delle lettere g, h, i comma 1 art. 18 CGS, da applicarsi secondo il prudente apprezzamento dell’organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, senza quindi ricorrere, per i punti di penalizzazione in classifica, al criterio dell’automatismo. L’applicazione di 1 punto in classifica costituisce il minimo ineludibile della pena, che, stante la responsabilità diretta della società FC Latina, dev’essere alla stessa comminato. P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, revoca l’ammenda di € 300,00 ed infligge alla società FC Latina la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella Coppa Lazio Allievi della stagione sportiva in corso.
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