F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CDN del 02.04.2009 (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERGIORGIO PERONA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Borgaro Torinese 1965 e Consigliere Regionale del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta) E DELLA SOCIETA’ BORGARO TORINESE 1965 (nota n. 4790/931pf07-08/SP/blp del 23.2.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CDN del 02.04.2009
(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERGIORGIO PERONA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Borgaro Torinese 1965 e Consigliere Regionale del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta) E DELLA SOCIETA’ BORGARO TORINESE 1965 (nota n. 4790/931pf07-08/SP/blp del 23.2.2009)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Piergiorgio Perona, all’epoca dei fatti Presidente della Società Sportiva Borgaro Torinese 1965 e Consigliere regionale del Comitato Piemonte e Valle d’Aosta, nonché la Società Sportiva Borgaro Torinese 1965, contestando al primo la violazione dell’art. 5 commi 1 e 4 C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio Presidente.
Si legge nella parte motiva del deferimento che il Perona, negli articoli apparsi sui settimanali “Sprint e Sport” e “Corriere Sportivo” del 4 febbraio 2008 e nel video registrato della trasmissione “Lo Sport in Piemonte” trasmessa dalla TV Pianeta Dilettanti in pari data, aveva pronunciato espressioni lesive nei confronti degli Organi Federali, rimaste prive di successive rettifiche e costituenti, pertanto, oggettiva lesione della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell’ambito federale. Il Perona, più in particolare, traendo spunto dall’andamento della gara Borgaro – Borgosesia del 3 febbraio 2008, aveva testualmente dichiarato: “eravamo in dieci contro dodici; hanno deciso che dobbiamo andare giù; diamo fastidio a qualcuno; ha arbitrato a senso unico; probabilmente qualcuno gli darà queste direttive”. Il Perona, in proprio e quale legale rappresentante della Società Borgaro Torinese 1965, ha fatto pervenire a questa Commissione deduzioni a difesa, attraverso le quali, ammessa la sola circostanza delle dichiarazioni rese all’emittente televisiva e contestando di aver rilasciato interviste ai due organi di stampa, ha formulato istanza di patteggiamento della pena, proponendo alla Procura Federale di accordarsi sulla sanzione ridotta dell’ammonizione con diffida a carico sia della propria persona che della società Borgaro Torinese 1965. Alla udienza odierna nessuno è comparso per i deferiti. La Procura Federale, ritenendo incongrua la proposta sanzionatoria formulata dai deferiti, ha dichiarato di non aderire a tale proposta di applicazione di sanzione e, richiamate le motivazioni del deferimento, ha chiesto che fosse irrogata al Perona l’inibizione di mesi 2 ed alla Società Borgaro Torinese l’ammenda di Euro 750,00. Il deferimento è fondato. Le dichiarazioni del deferito Perona, dallo stesso non smentite, costituiscono oggettiva violazione dell’art. 5, commi 1 e 2 C.G.S. e sono suscettibili di comportare le sanzioni di cui all’art. 19, comma 1, lettere f, g, h, C.G.S., applicabile per analogia al caso in esame. Tali dichiarazioni, riportate tra virgolette negli articoli di stampa, inducono a ritenere che le dichiarazioni medesime siano state rilasciate in occasione di vere e proprie interviste. Tuttavia le sanzioni possono essere applicate in misura inferiore al richiesto, trattandosi di fatti che non sembrano configurare gli estremi della particolare gravità. P.Q.M. Commina al sig. Piergiorgio Perona l’inibizione di giorni 15 (quindici) e alla Società Sportiva Borgaro Torinese l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00).
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