F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70/CDN del 01.04.2009 (141) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PISONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E PUNTI 4 DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 66 del 22.1.2009). (149) – APPELLO DEL SIG. GIOVANNI BERNARDINI (Presidente della Soc. ASD Pisoniano) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 66 del 22.1.2009).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70/CDN del 01.04.2009
(141) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PISONIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E PUNTI 4 DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 66 del 22.1.2009).
(149) – APPELLO DEL SIG. GIOVANNI BERNARDINI (Presidente della Soc. ASD Pisoniano) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 66 del 22.1.2009).
Visti gli atti
Riuniti in via preliminare i due ricorsi proposti rispettivamente dall’avv. Giovanni Bernardini, Presidente della ASD Pisoniano e dalla stessa ASD Pisoniano avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio FIGC pubblicata su C.U. n. 66 del 21 gennaio 2009 con la quale sono state irrogate, tra le altre, le seguenti
sanzioni: inibizione per mesi sei al Presidente Giovanni Bernardini e ammenda di € 1.000,00 e punti quattro di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva alla Società Pisoniano. Ascoltato personalmente il Presidente Bernardini ed il legale di fiducia della ASD Pisoniano. Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per la conferma della decisione di primo grado Sul punto della sentenza di primo grado riguardante il primo tesseramento del giocatore Emanuele Ansini effettuato presso il Comitato Regionale Lazio in data 5 settembre 2008, poi dichiarato nullo per la sussistenza di un precedente e valido tesseramento sia i ricorrenti che la Procura Federale convengono sulla effettività di quanto verificatosi e sulla correttezza della dichiarazione di nullità del tesseramento La materia del contendere attiene al secondo tesseramento del giocatore Ansini che, secondo la tesi della Soc. Pisoniano, è intervenuto in data 13 settembre 2008, come attesta la ricevuta della raccomandata timbrata a secco prodotta in giudizio e non disconosciuta dalla Procura federale e che invece, secondo la tesi della Procura stessa accolta nella decisione di primo grado sarebbe intervenuto in data 18 settembre 2008, in adesione a quanto rilevabile dal sito delle Poste Italiane Considerato che il giocatore Ansini è stato utilizzato dalla ASD Pisoniano nella gara di Campionato del 14 settembre 2008 contro il Mentana Jenne e nella gara di Coppa Italia Eccellenza del 17 settembre 2008 contro il Centro Italia Stella d’Oro la data del tesseramento costituirà elemento essenziale per determinare la posizione regolare o irregolare del calciatore. Ritenuto che l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio ha tesserato il giocatore Ansini in data 18 settembre 2008 e tale atto non è stato impugnato dalla Soc. Pisoniano nei termini previsti dalle Carte Federali dinanzi alla Commissione Tesseramenti FIGC non v’è dubbio che la data del tesseramento del calciatore Ansini non potrà essere che quella del 18 settembre 2008. Al riguardo non può che essere rigettata la richiesta dei ricorrenti di trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti FIGC giacchè una pronunzia resa oggi sarebbe inutiliter data. Valutato però che la ricevuta della raccomandata prodotta dalla Soc. Pisoniano con la quale è attestata la spedizione della raccomandata con la quale si tesserava il giocatore in data 13 settembre 2008 (della quale peraltro non è stata ne’eccepita ne’ provata la falsità), non può essere utilizzata essendosi ormai consolidata la data del tesseramento in data 18 settembre 2008, va riconsiderato in modo più attento il comportamento tenuto dal Bernardini e dalla ASD Pisoniano e ciò soprattutto ai fini della determinazione della
sanzione da irrogare. Rilevato che non è stato provato in alcun modo un intento doloso della Soc. Pisoniano e del suo Presidente diretto ad utilizzare illecitamente il calciatore quanto piuttosto un comportamento negligente degli stessi. Accertato che ai fini federali il giocatore ha giocato due gare in posizione irregolare sanzione equa appare quella di due punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva, mentre l’inibizione irrogata nei confronti del Presidente Bernardini può essere ridotta a tre mesi in considerazione della buona fede comprovata pur in violazione della normativa federale. P.Q.M. In parziale accoglimento dei ricorsi proposti, irroga le seguenti sanzioni: inibizione per mesi 3 (tre) con decorrenza dalla pubblicazione della decisione di primo grado al Presidente Giovanni Bernardini. Penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Soc. ASD Pisoniano. Nulla per le tasse non versate.
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