COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 16 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.S.D. PAPOZZE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 25/3/2009 – Squalifica per sei giornate giocatore Rigoni Enrico – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 16 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.S.D. PAPOZZE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 25/3/2009 – Squalifica per sei giornate giocatore Rigoni Enrico – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Papozze ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Rovigo, pubblicata con il Comunicato n. 38 del 25/32009 con la quale é stata assunta la squalifica per sei giornate a carico del calciatore Rigoni Enrico “per aver colpito con una propria scarpa il direttore di gara provocandogli dolore. All’atto dell’espulsione non abbandonava immediatamente il terreno ma doveva essere accompagnato dai compagni di squadra”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’U.S.D. Papozze; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il suo referto in ordine all’episodio in questione; considerato che il rapporto dell’arbitro ha piena prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati (ex art. 35, comma 1., sub 1.1. C.G.S.); ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti emersi dalla documentazione in atti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso proposto dall’US.D. Papozze; • di confermare la squalifica per sei giornate a carico del calciatore Rigoni Enrico; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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