COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO P.G.S. LASTIMMA DON BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 dell’8/4/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Daupi Florian – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 22 Aprile 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RECLAMO P.G.S. LASTIMMA DON BOSCO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 dell’8/4/2009 – Squalifica per quattro giornate giocatore Daupi Florian – Campionato di 2^ Categoria Preso atto che il reclamo emarginato é stato sottoscritto dal Vice Presidente della Società Lastimma Don Bosco, il quale non risulta né abilitato alla firma di rappresentanza, né munito di apposita delega del Presidente; ritenuto quindi, che il reclamo sia inammissibile, in quanto presentato da soggetto non legittimato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal G.S. La Stimma Don Bosco; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Daupi Florian; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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