COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 135 della società A.S.D. PRESILA VALLECUPO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 02.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Presila Vallecupo – San Mauro Marchesato del 15.3.2009 – con il punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 135 della società A.S.D. PRESILA VALLECUPO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 122 del 02.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Presila Vallecupo – San Mauro Marchesato del 15.3.2009 – con il
punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che la normativa non appare univoca per quanto attiene alla possibilità di trasferire a titolo definitivo un calciatore libero,
acquisito per primo tesseramento, e successivamente trasferito a titolo definitivo;
P.Q.M.
Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti di Roma al fine di ogni determinazione in ordine alla regolarità
o meno dell’effettuato trasferimento.
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