COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 137 della società A.S.D. EURO GIRIFALCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara–Euro Girifalco– Montepaone del 5.4.2009 – col punteggio di 0 – 3).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 del 21 Aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 137 della società A.S.D. EURO GIRIFALCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 128 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara–Euro Girifalco– Montepaone del 5.4.2009 – col punteggio di 0 - 3).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
La società A.S.D. Euro Girifalco lamenta che il Giudice Sportivo Territoriale esaminata la gara disputata il 5.4.2009 con la società
Montepaone Calcio, ha assegnato a quest’ultima squadra la vittoria a tavolino con il punteggio di 0 – 3;
Tanto sul presupposto che la A.S.D. Euro Girifalco aveva fatto partecipare all’incontro il calciatore Vitaliano Vincenzo che non aveva
titolo perché squalificato in occasione della gara Euro Girifalco – Real Sersale dell’8.2.2009 per tre gare giusto C.U. n° 97 del
12.2.2009;
Deduce la reclamante che il predetto calciatore aveva legittimamente partecipato alla gara avendo regolarmente scontato la
squalifica non partecipando alle gare dell’11.2.2009 – 15.2.2009 e 22.2.2009;
Rileva la Commissione che il reclamo deve essere rigettato;
Ed invero il calciatore Vitaliano Vincenzo non è stato squalificato nel corso della gara Euro Girifalco – Real Sersale, ma dopo la fine
della stessa per entrata abusiva nello spogliatoio arbitrale e per comportamento offensivo verso l’arbitro;
Ne consegue che, come correttamente ha evidenziato il Giudice Sportivo Territoriale, la sanzione della squalifica, ai sensi dell’art. 22
n. 2 del C.G.S., ha decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale (12.02.2009) e che quindi la
mancata partecipazione alla gara dell’11.2.2009 (antecedente alla pubblicazione) non può essere considerato utile;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Rilevato che il direttore di gara, nei supplementi di rapporto, ha evidenziato fatti che devono essere valutati dalla Procura Federale,
dispone rimettersi gli atti al predetto ufficio per quanto di competenza.
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