COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CARMIANO – A.S. D. REAL SQUINZANO del 5 aprile 2009 (Reclamo della società A.S. D. REAL SQUINZANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BRIGANTE Giulio, NARCISI Vincenzo e VIGNOLA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 62 in data 9.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. CARMIANO - A.S. D. REAL SQUINZANO del 5 aprile 2009 (Reclamo della società A.S.
D. REAL SQUINZANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
dei calciatori BRIGANTE Giulio, NARCISI Vincenzo e VIGNOLA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 62 in data 9.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e che, adeguata ai
comportamenti antisportivi e violenti dei calciatori BRIGANTE Giulio, NARCISI Vincenzo e VIGNOLA
Giuseppe, si appalesa la sanzione inflitta dal primo giudice, che va pertanto confermata
P.Q.M.
DELIBERA
respingere il reclamo della società A.S. D. REAL SQUINZANO e, per l’effetto, addebitare la tassa sul
conto della reclamante.
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