COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CARMIANO – A.S. D. REAL SQUINZANO del 5 aprile 2009 (Reclamo della società A.S. D. REAL SQUINZANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BRIGANTE Giulio, NARCISI Vincenzo e VIGNOLA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 62 in data 9.4.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CARMIANO - A.S. D. REAL SQUINZANO del 5 aprile 2009 (Reclamo della società A.S. D. REAL SQUINZANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BRIGANTE Giulio, NARCISI Vincenzo e VIGNOLA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 62 in data 9.4.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali e che, adeguata ai comportamenti antisportivi e violenti dei calciatori BRIGANTE Giulio, NARCISI Vincenzo e VIGNOLA Giuseppe, si appalesa la sanzione inflitta dal primo giudice, che va pertanto confermata P.Q.M. DELIBERA respingere il reclamo della società A.S. D. REAL SQUINZANO e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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