COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. MONTE ALMA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 23.04.2009. Gara Usinese / Monte Alma del 19.04.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. MONTE ALMA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 23.04.2009. Gara Usinese / Monte Alma del 19.04.2009. La Società Monte Alma ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) ammenda e diffida inflitta alla Società Monte Alma, perché i sostenitori della squadra, nel corso di tutta la gara, tenevano condotta sistematicamente ingiuriosa e minacciosa nei confronti di un assistente e soprattutto dell’arbitro, che veniva sfiorato da una lattina piena; 2) squalifica per otto gare inflitta al giocatore Pinna Mario Stefano, il quale, espulso per triviali insulti all’arbitro, lo ingiuriava ancora e lo minacciava, rivolgendo altri insulti ad un assistente ed incitando i sostenitori della sua squadra a fare altrettanto; ritornava poi presso l’arbitro e riprendeva a minacciarlo ed insultarlo, tentando altresì di colpirlo con uno schiaffo, andato a vuoto, finchè i compagni non riuscivano a trascinarlo fuori dal campo mentre proseguiva nelle escadescenze; 3) squalifica per quattro gare del giocatore Bezzu Gian Nicola, perché, espulso per aver apostrofato un assistente in termini triviali, nell’uscire dal campo lo insultava trivialmente. Proseguiva in tale condotta, dall’esterno del campo, per tutto il resto della gara, e dopo il termine della stessa, aggiungendo una serie di minacce. 4) squalifica per tre gare del giocatore Strinna Paolo, perché, espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario, ingiuriava trivialmente l’arbitro. La reclamante ha contestato l’entità delle sanzioni, ritenendole eccessive in relazione al reale accadimento degli episodi e dei comportamenti e ne ha domandato una adeguata riduzione. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, nel quale sono stati dettagliatamente descritti i fatti che hanno determinato i provvedimenti impugnati, ritiene provati gli addebiti. Per quanto concerne l’ammenda inflitta alla Società, pur dovendosi considerare grave e riprovevole la condotta del pubblico della squadra ospitata, consistita in insulti, minacce, e culminata nel lancio di una lattina che sfiorò l’arbitro, la Commissione ritiene eccessiva la sanzione, anche in considerazione di precedenti pronunce adottate, e tale da dover essere adeguatamente ridotta. Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto attiene la squalifica inflitta al giocatore Pinna Mario Stefano. La sanzione adottata, tenuto conto della riprovevole condotta, reiterata nei confronti dell’arbitro ed aggravata dal tentativo di violenza sedato dall’intervento dai compagni, appare suscettibile di una riduzione seppure minima, non essendo, da tale comportamento, derivate conseguenze lesive sulla persona del direttore di gara. Gli ulteriori provvedimenti consistiti nelle squalifiche inflitte ai giocatori Bezzu e Strinna risultano viceversa del tutto adeguate alla gravità del comportamento loro ascritto, nelle diverse fasi in cui esso ebbe ad estrinsecarsi. Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA: 1) di ridurre l’ammenda inflitta alla Società Monte Alma ad Euro 500,00, revocando la diffida; 2) di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Pinna Mario Stefano a sei giornate. Di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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