COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. San Sperate Calcio ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 23.04.2009. Gara San Sperate / Ussana del 19.04.2009.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. San Sperate Calcio ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 23.04.2009.
Gara San Sperate / Ussana del 19.04.2009.
La Società San Sperate ha proposto reclamo avverso le squalifiche dei calciatori Casti Salvatore e Schirru Riccardo disposte dal Giudice Sportivo in relazione a fatti avvenuti nel corso della gara di cui in epigrafe.
La Commissione ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.33, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto redatto senza motivazione e comunque in forma generica.
Infatti, nell’atto di reclamo a firma del Presidente della Società San Sperate, si afferma genericamente che i fatti per i quali sono stati squalificati i suddetti calciatori “non corrispondono al vero”, senza proporre una diversa ricostruzione dei fatti stessi.
Per questi motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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