F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROLANDO MAZZONCINI (Segretario della Soc. AC Pistoiese SpA) E DELLA SOCIETA’ AC PISTOIESE SpA (nota n. 5168/280pf08-09/AM/ma del 9.3.2009)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CDN del 17.04.2009
(192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROLANDO MAZZONCINI (Segretario della Soc. AC Pistoiese SpA) E DELLA SOCIETA’ AC PISTOIESE SpA (nota n. 5168/280pf08-09/AM/ma del 9.3.2009)
Con provvedimento del 9.3.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Rolando Mazzoncini, Segretario della Soc. AC Pistoiese, per violazione di cui all’art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 12, commi 1 e 2, del CGS, e la Soc. AC Pistoiese per violazione di cui agli artt. 4, commi 2 e 3, e 12, commi 1, 2 e 5, del CGS. All’inizio della riunione odierna, il deferito Rolando Mazzoncini ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferito Rolando Mazzoncini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23 CGS (“pena base ammenda di € 9.000,00 con diffida diminuita ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 6.000,00 con diffida ulteriormente diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 3.000,00 con diffida”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M.dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) con diffida al sig. Rolando Mazzoncini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto e dispone procedersi oltre.” Al fine di valutare la posizione della AC Pistoiese, che ha rinunciato a far pervenire memorie difensive ed è rimasta assente all’odierna riunione, è opportuno richiamare, brevemente, i fatti per cui si è proceduto. Con atto del 9.3.2009, la Procura Federale ha deferito il Sig. Rolando Mazzoncini, per la violazione degli artt. 1, co. 1, anche in relazione all’art. 12, co. 1 e 2, CGS, per aver concesso ad alcuni tifosi della Pistoiese, già colpiti da provvedimenti imposti dall’Autorità di pubblica sicurezza, biglietti omaggio per assistere alla gara Pistoiese-Arezzo del 14.10.2008, e l’A.C. Pistoiese per la violazione degli artt. 4, co. 2 e 3, 12, co. 1, 2 e 5, CGS per responsabilità oggettiva del proprio dirigente e dei propri sostenitori a seguito dei
tafferugli intervenuti con la tifoseria locale in occasione della predetta competizione. All’odierna riunione, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione dell’ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00) con diffida alla Società. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto nel senso qui di seguito specificato. L’accertamento dei fatti, anche per esplicita ammissione del Sig. Mazzoncini che ha definito il procedimento ai sensi dell’art. 23 e 24 CGS, determina sicuramente la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS ma solo in relazione all’art. 12, co. 2, CGS in quanto l’unica violazione contestabile è quella che ha ad oggetto la consegna di biglietti omaggio a soggetti destinatari di DASPO. Non ricorre, invece, il co. 1, in quanto dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni del deferito si ha la prova della limitata presenza di tre sostenitori soggetti a DASPO su 60 persone accreditate, di talché né i primi, attesone il numero esiguo, né i secondi, riunitisi occasionalmente per la partita, possono essere definiti gruppo organizzato. E non ricorre, tantomeno, il co. 5, in quanto, sebbene tale previsione ampli lo spettro delle fattispecie originanti la dichiarazione di responsabilità, è evidente che si riferisca solo a quelle aventi natura certa e attuale che si pongano quali antecedenti necessari ed esclusivi dei fatti di violenza. Ad avviso della Commissione la mera consegna di biglietti omaggio non ha come diretta conseguenza la determinazione di fatti violenti. L’addebitabilità dei fatti al dirigente determina la responsabilità oggettiva della Società ai soli sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, la quale, anche per la definizione del procedimento da parte dell’allora Presidente, può beneficiare della riduzione prevista dall’art. 24, co. 2,CGS, avendo lo stesso ammesso i fatti e, comunque, prestato collaborazione sin dalle prime fasi dell’indagine. PQM Infligge all’AC Pistoiese SpA l’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) con diffida.
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