LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 13 gennaio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. GENOA Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 162 DEL 13 gennaio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. GENOA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN
Soc. NAPOLI
Soc. PALERMO
Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Genoa-Torino sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere due petardi
nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Cagliari sostenitori della Soc. Internazionale facevano
esplodere un petardo e accendevano due fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Roma-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano un fumogeno e
facevano esplodere un petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Napoli-Catania sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni bengala nel
proprio settore;
nel corso della gara Palermo-Atalanta sostenitori della Soc. Palermo facevano esplodere due
petardi nel proprio settore;
nel corso della gara Udinese-Sampdoria sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un
petardo nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.