LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 24 febbraio 2009 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. BOLOGNA Soc. LECCE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 24 febbraio 2009
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. BOLOGNA
Soc. LECCE
Soc. NAPOLI
Soc. ROMA
Soc. SAMPDORIA
Soc. TORINO
Soc. UDINESE
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Bologna-Internazionale sostenitori della Soc. Bologna accendevano un
fumogeno e due bengala nel proprio settore;
nel corso della gara Lecce-Lazio sostenitori della Soc. Lecce lanciavano un petardo nel recinto di
giuoco;
nel corso della gara Napoli-Genoa sostenitori della Soc. Napoli accendevano quattro fumogeni e
sette bengala nel proprio settore;
nel corso della gara Roma-Siena sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere un petardo e
accendevano un fumogeno nel proprio settore;
nel corso della gara Sampdoria-Atalanta sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un
petardo e accendevano quattro fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Torino-Udinese sostenitori della Soc. Torino facevano esplodere un petardo
nel proprio settore;
nel corso della gara Torino-Udinese sostenitori della Soc. Udinese accendevano un fumogeno nel
proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.