COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO COLLEDARA ‘06 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO, IN RELAZIONE ALLA GARA BISENTI – ATLETICO COLLEDARA DISPUTATA IL 25/4/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 41 DEL 30/4/09 – DEL. PROV.LE DI TERAMO).
Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 3.5.09, la società A.S.D. Atletico Colledara ha chiesto, in totale riforma del provvedimento di cui in epigrafe, infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Bisenti, poiché i fatti e i comportamenti posti in essere dal pubblico e dai giocatori locali, avrebbero influenzato il comportamento del giovane, inesperto ed intimorito direttore di gara, con ovvie ripercussioni negative sull’esito della gara.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per essere stato tardivamente proposto ai sensi del C.U. n° 108 del 3.3.09, L.N.D., con conseguente preclusione del suo esame nel merito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa. Dispone, altresì, trasmettersi copia del C.U. contenente la presente decisione alle società interessate ai sensi della normativa sopra richiamata.