COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS COLONNETTA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 3 – 0; SQUALIFICA CALCIATORI PANZERA GIANNI E CIAVATTELLA GIUSEPPE PER QUATTTRO TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA RASPA '95 / COLONNETTA DISPUTATA IL 22/3/09 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. n° 32 DEL 26/3/09 – DEL. PROV.LE DI PESCARA).
Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Virtus Colonnetta ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo poiché all'11° del secondo tempo, veniva espulso Lupo Matteo per somma di ammonizioni; che al 37° del secondo tempo veniva espulso Castellano William per aver minacciato l'arbitro; al 38° del secondo tempo, infine, mentre il direttore di gara stava per espellere Di Girolamo Donatello per somma di ammonizioni, veniva minacciato gravemente da Panzera Gianni, Ciavattella Giuseppe, Ciavattella Aquilino, nonché dagli spettatori,così da essere indotto a non notificare i provvedimenti d'espulsione temendo per la propria incolumità, anche in considerazione del fatto che, viste le due precedenti espulsioni, la Virtus Colonnetta sarebbe rimasta sul terreno di gioco con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito; in ogni caso, ritenendo espulsi i predetti giocatori, proseguiva la gara solo pro - forma.
La società appellante ha concluso, quindi, per la riduzione delle squalifiche ai calciatori Panzera Gianni e Ciavatella Aquilino, poiché estranei ai fatti, nonché per la ripetizione della gara, tenuto conto che anche voler considerare espulsi i calciatori Di Girolamo, Panzera e Civattella G., la Virtus Colonnetta avrebbe avuto un numero di giocatori sufficiente a portare, comunque, a termine la gara, poiché, a detta della stessa società, il calciatore Castellano sarebbe stato espulso solo vari minuti dopo il 38°.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, tenuto conto che la versione della società appellante è categoricamente smentita dal rapporto arbitrale e non è suffragata da alcun elemento probatorio, con l'inevitabile conseguenza che le sanzioni comminate dal giudice di primo grado devono trovare integrale conferma in questa sede, stante la loro adeguatezza alla fattispecie in esame.
Per quanto precede, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.