COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 11/6/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FELICE MANUEL FINO AL 31.12.10, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA TORREBRUNA / VIRTUS, DISPUTATA IL 29/3/09 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA – GIRONE “F” (C.U. n° 58 DEL 2/4/09 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Virtus ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo poiché il proprio tesserato, nel contestare una decisione dell’arbitro, prima protestava in maniera smodata per poi colpire il direttore di gara con un calcio all’altezza del polpaccio, provocandogli momentaneo dolore; inoltre, alla vista del cartellino rosso, correva con fare minaccioso contro l’arbitro, venendo trattenuto dai compagni di squadra che lo portavano fuori dal terreno di gioco.
La società appellante, pur riconoscendo l’accaduto, ha dedotto, tuttavia, l’assoluta involontarietà del contatto tra il calciatore ed il direttore di gara ed ha chiesto, quindi, una riduzione della sanzione.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato, tenuto conto che il gesto del Felice non può qualificarsi come un deliberato atto di violenza diretto nei confronti dell'arbitro quanto, piuttosto, come una protesta, sebbene eccessiva, nei confronti del medesimo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Felice Manuel fino al 2.04.10, disponendo restituirsi la tassa versata.