COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO FEMMINILE – Ca
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 20/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CALCIO FEMMINILE – Campionato Serie D
177 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.F.D. FOOTBALL WOMEN
avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 13.5.2009
gara REAL BIBBIANO – FOOTBALL WOMEN del
L’A.C.F.D. FOOTBALL WOMEN ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ribadendo le argomentazioni già
.proposte in primo grado e non contestando, eventualmente, la enunciazione di inammissibilità dichiarata dal Giudice
Sportivo. Vertendo la questione sulla penultima gara del girone di ritorno ed essendo vigente l’abbreviazione dei termini di
cui al C.U. F.I.G.C. n. 100/A, allegato al C.U. C.R.E.R. n. 35 del 18.3.2009, il reclamo in primo grado avrebbe dovuto
pervenire entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla gara (cioè entro le ore 12 di martedì 5.5.2009) e non essere
spedito in data 7.5.2009. In ragione di quanto precede si ribadisce l’inammissibilità del ricorso presentato al Giudice
Sportivo, inammissibilità che, ai sensi dell’ar.35, comma 7, del C.G.S. non può essere sanata con il reclamo di seconda
istanza.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.