COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 25/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 91 – Reclamo ASD San Filippo Neri Albenga avverso la squalifica del calciato
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 25/06/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 91 - Reclamo ASD San Filippo Neri Albenga avverso la squalifica del calciatore El Mazouzi Yassin per otto giornate - Gara Bardineto - San Filippo Neri del 24 maggio 2009 play off campionato Terza Categoria.
C.U. n. 53 del 28 maggio 2009 D.P. Savona.
Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento profferiva frasi gravemente offensive nei confronti del direttore di gara e degli organi federali. Successivamente, dall’esterno del terreno di gioco, sputava per ben due volte all’indirizzo del portiere della squadra avversaria attingendolo sul corpo.
Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore El Mazouzi Yassin la squalifica per otto giornate.
La sanzione è stata appellata dall’ASD San Filippo Neri con reclamo di rito nel quale giustifica la reazione verbale del proprio tesserato, perché causata dagli insulti e dalle frasi di stampo razzista che il pubblico di casa, aveva indirizzato durante l’incontro al calciatore El Mazouzi Yassin, d’origine maghrebina; il tutto conseguente ad una serie di minacce, nella settimana antecedente l’incontro, dirette ai calciatori tramite Facebook Internet. Rigetta infine ogni addebito in merito all’episodio dei due sputi e chiede quindi un ridimensionamento della sanzione che ritiene eccessiva.
Osserva la Commissione Disciplinare che le eccezioni della società non possono trovare accoglimento perché negli atti, nel giudizio sportivo sempre prevalenti sulle dichiarazioni di parte, l’arbitro descrive nel dettaglio la dinamica dei fatti e ciò che effettivamente ha visto e sentito, ed a tanto si è riferito il primo giudice nell’irrogazione della pena.
Sotto il profilo equitativo la sanzione appare, però, eccessivamente afflittiva talché la squalifica inflitta in prime cure deve essere determinata in altra di minor entità che la C.D. individua nel fermo per sei giornate effettive di gara.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come dianzi proposto dall’ASD San Filippo Neri Albenga delibera di ridurre la squalifica del calciatore El Mazouzi Yassin da otto a sei giornate di gara.
Accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto, va restituita.
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