COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS MORAZZONE Camp. 1^ Cat.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS MORAZZONE Camp. 1^ Cat. Gir. A
Gara Morazzone/Marnate Nizzolina del 19/04/2009
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Soc. AS MORAZZONE; rilevato che, come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto sul CU n.34 del 12/03/2009 Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare a norma della disposizione pubblicata sul c.u. n. 34 del 12/03/09, devono pervenire o essere depositati presso la Sede del C.R.L. entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 29/04/2009 e che la squalifica del calciatore è stata pubblicata sul CU n.40 del CRL datato 23/04/2009.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.