COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procurator

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di Luigi D’UBALDO, Dario MODENA e dell’AC CASORATE PRIMO per rispondere, i primi due delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1 del CGS e 23 comma 1 delle NOIF in relazione al CU n.1 del SGS; la società AC CASORATE PRIMO per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS, per quanto ascritto al proprio Presidente ed al proprio tesserato.

All’udienza del 28.05.2009 oltre al rappresentante della procura Federale è presente il sig. Luigi D’UBALDO Presidente del CASORATE PRIMO.

Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale, nella quale viene dato conto delle contestazioni e del materiale probatorio raccolto in atti, il sig. D’UBALDO ed il rappresentante della Procura Federale, ai sensi dell’art.23 del CGS, concordano la richiesta di applicazione della pena nei seguenti termini:

- all’AC CASORATE PRIMO l’ammenda di Euro 200,00 (duecento) – (sanzione base Euro 300,00);

- al signor Luigi D’UBALDO l’inibizione di giorni 20 (sanzione base di 1 mese);

Il rappresentante della Procura Federale in ordine alle violazioni contestate al sig. MODENA chiedeva di comminare la sanzione dell’inibizione di 1 mese.

La C.D. preso atto delle richieste di applicazione di pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato consenso il rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate, in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti contestati

APPLICA

- all’AC CASORATE PRIMO l’ammenda di Euro 200,00;

- al signor Luigi D’UBALDO l’inibizione di giorni 20.

In relazione alla posizione del sig. Dario MODENA, la responsabilità risulta provata attraverso le indagini svolte dalla Procura Federale e dai documenti versati in atti, in particolare dalla distinta relativa alla gara: CASORATE PRIMO - MAGENTA, dove il medesimo figura quale massaggiatore e sedeva senza averne titolo.

La gravità del comportamento del deferito MODENA Dario merita di essere sanzionata in maniera adeguata.

PQM

la Commissione Disciplinare Territoriale commina al sig. Dario MODENA l’inibizione di 1 mese.

Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.

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