COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. COLLE 2006 avverso sanzioni merito gara Colle –

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.P.D. COLLE 2006 avverso sanzioni merito gara Colle – Giampaoli, del 18.4.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 51 del 22.4.2009 della Delegazione Provinciale di Ancona.

  Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Burini Tullio, indicato nella domanda di iscrizione al Campionato per la stagione sportiva in corso come “allenatore” e, quindi, non legittimato a rappresentare

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it