COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.142 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. Ricorso A.S. OLIMPIC ISERN
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.142 del 20/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. Ricorso A.S. OLIMPIC ISERNIA – Avverso Posizione Irregolare Tesserati
(Gara OLIMPIC ISERNIA-SABATELLA del 10/052009 – Campionato Regionale Allievi - 15^ Giornata Di Ritorno)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Olimpic Isernia, rileva che la società reclamante chiede per la gara in epigrafe la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 ai danni della società Sabatella per aver schierato due calciatori che non avevano titolo a parteciparvi perché squalificati;
premesso che il giorno mercoledì 6 maggio 2009 si é disputata la gara di recupero Capriatese Boys CE - Sabatella Riccia;
rilevato che il calciatore DEL ZINGARO Gaetano aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe per aver scontato tutte le gare di squalifica;
rilevata invece la posizione irregolare del calciatore MOFFA Bruno perchè squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infrazione) con Comunicato Ufficiale n. 136 del 6 maggio 2009 (cfr art. 22, c. 2 CGS).
Per tutti questi motivi, visto l'art. 17 CGS
D E C I D E
di infliggere alla società Sabatella la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0.
Manda alla Segreteria del CR Molise per l'aggiornamento della classifica.